Sentenza del 23/01/2019 n. 1124 - Comm. Trib. Prov. Catania
Riscossione imposte - omessa e/o irrituale notifica della cartella esattoriale - impugnabilità estratto di ruolo - conseguenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato ritenuto ammissibile, poiché l’agente della riscossione non ha fornito la prova, cui era onerato, dell’avvenuta regolare notifica della cartella in epoca precedente. In assenza di tale prova, l’estratto di ruolo può essere impugnato, in quanto rende conoscibile una pretesa contenuta in una cartella non validamente notificata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità e la conoscibilità della pretesa tributaria, sostenendo che la cartella esattoriale non gli fosse stata notificata oppure fosse stata notificata irregolarmente. La questione riguardava anche l’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo quando esso rappresenti una cartella mai validamente portata a conoscenza del contribuente.
Norme richiamate
Art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992
La norma consente l’impugnazione degli atti della riscossione e, secondo l’interpretazione richiamata, anche dell’estratto di ruolo quando esso si riferisca a una cartella non notificata o notificata irregolarmente e il contribuente ne abbia avuto conoscenza.
Art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992
La disposizione è richiamata in relazione alle condizioni procedurali del ricorso tributario e all’eventuale reclamo-mediazione, ove applicabile.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo può essere impugnato quando consenta di conoscere una pretesa contenuta in una cartella mai notificata o notificata in modo invalido.
- L’agente della riscossione deve dimostrare la regolare e tempestiva notifica della cartella; in mancanza di prova, l’impugnazione del contribuente è ammissibile.
- La mera iscrizione a ruolo non sana l’omessa notifica della cartella: il contribuente deve poter conoscere validamente la pretesa e difendersi.
- In casi analoghi è essenziale verificare la relata di notifica, le modalità utilizzate, l’indirizzo o il destinatario e la documentazione prodotta dall’agente della riscossione.
- L’ammissibilità dell’impugnazione non implica automaticamente l’annullamento del debito: una volta ammesso il ricorso, il giudice deve esaminare anche la validità sostanziale della pretesa e gli eventuali termini di decadenza o prescrizione.
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