Sentenza n. 398/2026 - Pescara, Sezione 1
Per la ottemperanza alla sentenza 148 del 2025 del Tribunale di Lanciano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, divenuta titolo esecutivo, con la quale le era stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo. L’amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudizio ha riguardato anche la possibilità di proporre l’ottemperanza senza previa diffida e l’individuazione dell’amministrazione competente all’esecuzione, nonché la necessità di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso in ottemperanza, rilevando l’esistenza del titolo giudiziale e la mancata esecuzione da parte dell’amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, accreditando le somme riconosciute a titolo di bonus nella carta elettronica del docente, con gli accessori indicati nel titolo, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Ministero non può giustificare l’inottemperanza richiamando la competenza di altro organo centrale, poiché l’organo intimato deve adottare il provvedimento finale se competente oppure trasmettere gli atti all’organo competente. In caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Chieti, o un funzionario da lui individuato, con termine di ulteriori 45 giorni. Non è stata applicata la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, c.p.a., in considerazione dell’importo contenuto, della produzione di interessi già prevista dal titolo e dell’assenza dei relativi presupposti. L’amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 400 euro oltre contributo unificato e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della serialità del contenzioso.
Norme richiamate
art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015
beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Il beneficio riconosciuto dal titolo giudiziale deve essere eseguito mediante accredito delle somme nella carta elettronica del docente.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
La manifesta fondatezza della domanda consente la decisione con sentenza in forma semplificata.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il termine di 120 giorni per l’esecuzione dei titoli giudiziali di pagamento è applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza.
art. 115, comma 3, c.p.a.
ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva
Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva prevista per l’esecuzione civile.
art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990
il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione
L’organo intimato non può giustificare l’inottemperanza invocando la competenza di un diverso organo centrale dello stesso Ministero: deve adottare il provvedimento finale oppure trasmettere gli atti all’organo competente.
art. 114 c.p.a.
l’azione di ottemperanza può comunque proporsi senza previa diffida
La previa diffida non costituisce condizione necessaria per proporre l’azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è automatica e può essere esclusa quando, considerate le circostanze del caso, non ne ricorrono i presupposti, anche in ragione dell’importo contenuto e della previsione di interessi nel titolo da eseguire.
Massime di principio
- Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei titoli giudiziali di pagamento da parte delle amministrazioni statali è applicabile, con gli adattamenti necessari, anche al giudizio di ottemperanza; decorso tale termine, il creditore può proporre l’azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva richiesta per l’esecuzione civile, ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a.
- L’amministrazione intimata non può sottrarsi all’esecuzione del giudicato invocando la competenza di un diverso organo centrale della stessa amministrazione: deve adottare il provvedimento finale ove competente oppure trasmettere senza ritardo gli atti all’organo competente.
- L’azione di ottemperanza può essere proposta senza previa diffida dell’amministrazione obbligata.
- In caso di perdurante inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, è possibile nominare un commissario ad acta affinché provveda in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora nel giudizio di ottemperanza non deve essere disposta automaticamente, potendo essere esclusa quando l’importo da corrispondere è contenuto e il titolo prevede già la corresponsione degli interessi.
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