Cassazione Civile, Ordinanza n. 13839/2025 del 23/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore pubblico)
La controversia
Un contribuente aveva proposto opposizione dinanzi al giudice di pace contro una cartella di pagamento riferita a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, sostenendo che la cartella non gli fosse stata notificata e che il credito fosse prescritto. Il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione e annullato la cartella, compensando però le spese di lite per il contrasto giurisprudenziale esistente sull’ammissibilità dell’azione di accertamento negativo del credito esattoriale. In appello il Tribunale ha confermato soltanto la compensazione delle spese. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell’art. 92 c.p.c. per insussistenza dei presupposti della compensazione e la violazione dell’art. 615 c.p.c. e dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, contestando il richiamo alla questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo e alla rimessione alle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, ritenendoli infondati congiuntamente. Ha osservato che l’eccezione di prescrizione era stata sollevata in relazione a una cartella non notificata, conosciuta tramite estratto di ruolo, e che la statuizione di merito aveva implicitamente presupposto l’ammissibilità dell’azione e l’interesse ad agire. Tuttavia, al momento della decisione di merito esisteva un effettivo contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. per far valere la prescrizione di un credito esattoriale conosciuto tramite estratto di ruolo, contrasto sufficiente a integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste per la compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c. La Corte ha inoltre precisato che non occorreva considerare lo ius superveniens del 2021, che ha poi sancito l’inammissibilità della tutela anticipata contro cartelle non notificate salvo eccezioni tassative. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata, poiché le intimate non hanno svolto difese; è stato invece disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; l’obiettiva opinabilità della questione e l’esistenza di oscillazioni giurisprudenziali integrano tali presupposti.
art. 615 c.p.c.
La Corte richiama il tema dell’opposizione all’esecuzione per eccepire la prescrizione del credito esattoriale, ma ribadisce che, nel caso di cartella conosciuta tramite estratto di ruolo, l’ammissibilità è limitata alle ipotesi di omessa o invalida notifica della cartella e non consente di far valere fatti estintivi successivi in assenza di interesse ad agire.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma richiamata dal ricorrente per contestare il collegamento tra la decisione impugnata e la questione dell’estratto di ruolo; la Corte la menziona solo in rapporto al motivo di ricorso, senza trarne un principio ulteriore diverso dalla conferma dell’inammissibilità della tutela anticipata come poi positivizzata dallo ius superveniens.
art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in L. 17 dicembre 2021, n. 215
È richiamato come ius superveniens che ha sancito la regola dell’inammissibilità della tutela anticipata contro cartelle di pagamento non notificate o invalidamente notificate, salvo tassative eccezioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso, pari a quello previsto per il ricorso principale, ove dovuto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per dare conto della riserva di deposito dell’ordinanza all’esito della camera di consiglio.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite è legittima quando, al momento della decisione, la questione di diritto sia obiettivamente opinabile e vi sia un contrasto giurisprudenziale effettivo e non meramente astratto.
- L’opposizione avverso una cartella conosciuta tramite estratto di ruolo è ammessa solo nei limiti in cui sia dedotta l’omessa o invalida notificazione della cartella; non può essere utilizzata per far valere fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione, in assenza di un concreto interesse ad agire e di una situazione di obiettiva incertezza.
- Quando il giudice di merito decide una controversia in un contesto di oscillazioni giurisprudenziali, la successiva sopravvenienza normativa che chiarisca la regola non è necessaria per giustificare la compensazione delle spese, se il contrasto esisteva già al momento della decisione.
- Il rigetto del ricorso comporta, in presenza dei presupposti di legge, l’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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