Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16594/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi per cassazione proposti dai difensori dei tre imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia dell'8/7/2025, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona, aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati commessi fino al 2 luglio 2010 e aveva ridotto le pene per le residue imputazioni di riciclaggio contestate successivamente. I ricorrenti lamentavano, in particolare, carenza e illogicità della motivazione in ordine alla prova del dolo per il reato di riciclaggio (mancata dimostrazione della consapevolezza della provenienza illecita dei veicoli), e la mancata valutazione/deduzione delle doglianze difensive sul singolo episodio; contestavano inoltre il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la eccessiva tassazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi nel complesso inammissibili per genericità e per difetto di idoneo confronto critico con la motivazione di merito, richiamando i limiti dell'esame di legittimità sulle prove e sulla motivazione. Per ciascun ricorrente è stata confermata la valutazione di merito rispetto agli elementi (intercettazioni, perquisizione e documentazione falsificata, modus operandi seriale) che hanno sorretto la ritenuta consapevolezza/participazione al sistema di reimmatricolazione di veicoli di provenienza illecita; i ricorsi sono dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre richiamato che, quando un ricorso è inammissibile per genericità, non può formarsi un rapporto di impugnazione utile a far emergere cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione (in particolare lett. b) ed e)); la Corte ricorda i limiti dell'esame di legittimità: non è consentito trasformare censure di motivazione in deduzioni di diritto né riesaminare liberamente le prove, e il motivo generico/aspecifico è inammissibile

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma sul reato di riciclaggio; la Corte richiama che l'elemento soggettivo è il dolo (anche eventuale) consistente nella consapevolezza o nell'accettazione del rischio della provenienza illecita dei beni

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola sulla valutazione della prova; la Corte sottolinea che la censura alla valutazione probatoria in cassazione è ammissibile solo se la motivazione risulta manifestamente illogica e decisiva

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Stabilisce che le cause di non punibilità sopravvenute possono essere rilevate d'ufficio solo quando sussiste un valido rapporto di impugnazione; la Corte ricorda che l'inammissibilità del ricorso impedisce tale rilevazione

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Regole sul giudizio di rinvio e sulla possibilità per il giudice di rinvio di rinnovare l'istruttoria; la Corte evidenzia che il giudice del rinvio ha pieni poteri di rivalutazione purché risponda alle censure dell'annullamento

  • art. 493 cod. proc. pen.

    Disciplina l'acquisizione degli atti d'indagine con il consenso dell'imputato; la Corte osserva che il mero consenso non costituisce elemento di collaborazione valutabile ai fini delle attenuanti generiche

  • art. 62-bis cod. pen.

    Principi relativi alle circostanze attenuanti generiche; la Corte conferma che il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se motivato con riferimento alla gravità e alla reiterazione delle condotte

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ricorda la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena e i requisiti minimi di motivazione

  • art. 132 cod. pen.

    Regole sull'aumento della pena per il reato continuato; la Corte accetta incrementi omogenei di entità minima motivati in modo sintetico

  • art. 43, 110 cod. pen.

    Principi sulla responsabilità personale e sulla concorso di persone nel reato; citati nel quadro della contestazione della partecipazione e del contributo al sistema criminoso

Massime di principio

  • In Cassazione le doglianze meramente generiche o che chiedono una diversa rivalutazione delle prove in fatto sono inammissibili: occorre censurare vizi di diritto o motivazioni manifestamente illogiche e decisive
  • Per il reato di riciclaggio (art. 648-bis) è sufficiente dimostrare logicamente la provenienza illecita dei beni e la consapevolezza o il dolo eventuale dell'agente; elementi indiziari convergenti (modus operandi seriale, documentazione falsa, intercettazioni, collegamenti ripetuti tra soggetti) possono legittimare la condanna
  • Il giudice di rinvio può rivalutare l'intero compendio probatorio purché dia risposta alle censure che hanno motivato l'annullamento in sede di legittimità; può quindi confermare una condanna se motiva adeguatamente su punti precedentemente ritenuti carenti
  • Il consenso all'acquisizione di atti d'indagine non equivale a collaborazione utile ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche
  • Se un ricorso per cassazione è ritenuto inammissibile per genericità, non si forma un valido rapporto di impugnazione e non è possibile far valere d'ufficio cause sopravvenute di estinzione del reato (es. prescrizione) ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
  • Nella valutazione delle pene il giudice di merito gode di ampia discrezionalità: il diniego delle attenuanti generiche o l'applicazione di incrementi per continuazione sono legittimi se adeguatamente motivati, anche in termini sintetici

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.