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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32774/2024 del 21/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato era stato condannato per guida in stato di ebbrezza (art. 186 d.lgs. 285/1992) su basi strumentali: tasso alcolemico 1,65 g/l e 1,58 g/l rilevati con etilometro. In cassazione il ricorrente ha dedotto plurime censure: inaffidabilita' dell'etilometro per superamento ripetuto delle tolleranze nelle verifiche periodiche e mancanza di ritiro; discrepanze tra costruttore indicato sulla targhetta e titolare dell'omologazione; omologazione rilasciata da centro (CSRPAD/CPA) ritenuto incompetente; voltura/trasferimento illecito dell'omologazione; deroga illegittima alle modalita' di verifica mediante circolare ministeriale; violazione del principio che pone a carico della pubblica amministrazione l'onere di dimostrare la regolare omologazione, taratura e funzionamento dell'etilometro; nonche' contraddittorieta' nell'applicazione dell'aggravante per aver cagionato un incidente, posto che consulente di parte aveva individuato lo scoppio di uno pneumatico quale causa del sinistro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (termine massimo scaduto il 31 marzo 2024) e ha dichiarato la causa di non punibilita' ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., annullando la sentenza impugnata senza rinvio. Il Collegio non ha quindi approfondito le questioni di merito sollevate sull'affidabilita' dell'etilometro e sull'omologazione, ritenendole irrilevanti alla luce della prescrizione; ha inoltre escluso, sulla base degli elementi acquisiti, la sussistenza delle condizioni per pronunciare una assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2 cpp, limitandosi al dispositivo conseguente alla causa estintiva.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma applicata per rilevare e dichiarare l'intervenuta causa di estinzione del reato per prescrizione e disporre l'annullamento senza rinvio; la Corte ha ritenuto prevalente la causa estintiva rispetto all'esame dei vizi di merito.

  • art. 186 d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada)

    commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies

    Norma sostanziale che definisce il reato di guida in stato di ebbrezza e l'aggravante per aver cagionato un incidente; oggetto del procedimento penale ma non deciso nel merito per effetto della prescrizione.

  • D.P.R. 495/1992 (regolamento attuativo del Codice della Strada), art. 379

    Previsioni sulle verifiche e sul ritiro degli strumenti per l'accertamento alcolemico; il ricorrente ha contestato l'inosservanza di queste norme nelle verifiche dell'etilometro; la Corte non ha deciso sul punto a causa dell'intervenuta prescrizione.

  • Decreto ministeriale 196/1990

    art. 3 e altre disposizioni tecniche

    Disciplina tecnica dell'omologazione e delle prove sugli etilometri; le doglianze del ricorrente riguardavano la corretta applicazione di tali norme (numero di prove, titolarita' dell'omologazione, ecc.), questioni sulle quali la Corte di legittimita' non si e' pronunciata per effetto della prescrizione.

  • Circolare n. 87/1991 (Ministero dei Trasporti / Direzione generale della Motorizzazione civile)

    Richiamata dal ricorrente quale fonte che avrebbe consentito deroghe alle modalita' di verifica; la Corte ha rilevato la questione ma non l'ha esaminata nel merito per effetto della causa estintiva.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato interviene durante il processo di impugnazione, la Corte di cassazione puo' dichiarare la causa di non punibilita' (art. 129 cpp) e annullare la sentenza senza rinvio, rendendo superfluo l'esame di vizi di merito.
  • Quando sussiste una causa estintiva sopravvenuta, gli eventuali errori procedurali o di motivazione non vengono necessariamente valutati dalla Corte di legittimità, poiché prevale il principio dell'immediata applicabilita' della causa estintiva.
  • Nei processi per guida in stato di ebbrezza e' strategico contestare tempestivamente l'omologazione, la taratura e le verifiche dell'etilometro (libretto metrologico, targhette, certificati di omologazione, rapporti di verifica): tali contestazioni, se fondate, possono incidere sull'utilizzabilita' del dato strumentale.
  • Secondo orientamenti consolidati, la pubblica amministrazione/procura deve provare la regolare omologazione e il funzionamento dell'etilometro se il difensore solleva specifiche contestazioni; tuttavia, in assenza di decisione di merito (es. per prescrizione), questo principio puo' rimanere non applicato.
  • Per impugnare efficacemente misurazioni alcoliche, e' utile acquisire visure camerali, documentazione tecnica del costruttore, copie integrali del libretto metrologico e ogni certificazione di verifica/omologazione per dimostrare irregolarita' formali o sostanziali.
  • Se vi e' discrepanza tra il costruttore indicato sull'apparato e il soggetto titolare dell'omologazione, occorre documentare la situazione societaria e la catena di custodia/voltura dell'omologazione: tali elementi possono porre questioni rilevanti sul valore probatorio della misurazione.

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