Cassazione Penale, Sentenza n. 38634/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Brescia che confermava le condanne pronunciate in primo grado. I motivi, diversi per ciascun imputato, possono riassumersi come segue: per Tallarita: incompetenza territoriale, nullità per separazione di posizioni, vizio di qualificazione e mancanza del dolo nel riciclaggio, alternativa di autoriciclaggio, vizi nella confisca e sproporzione della pena; per Raniolo: mancata prova della violenza/minaccia estorsiva e qualificazione del fatto; per Verza: insufficienza e incongruenza della prova indiziaria, mancanza del dolo, assenza di prova di transiti di denaro e richiesta del beneficio della non menzione; per Scopece: genericità/inspecificità dell'imputazione (capo 8), contestazione della partecipazione all'associazione e richiesta di attenuanti generiche; per Sambito: inesistenza del dolo e mancanza di prova che fosse a conoscenza delle frodi del promotore (Marchese). In via generale i ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata o, in subordine, rinnovazione della valutazione probatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi in massima parte inammissibili, ritenendo che i motivi si risolvessero in una mera richiesta di riesame del compendio probatorio già valutato in doppia conforme dalle decisioni di merito. In particolare: è stata respinta la censura di incompetenza territoriale di Tallarita alla stregua dell'applicabilità dell'art. 438, comma 6-bis c.p.p.; la presunta nullità per separazione procedimentale è stata ritenuta priva di sanzione quando non dimostrato un concreto pregiudizio; le doglianze sulla qualificazione dei fatti, sul dolo e sulla gravità della pena sono state considerate ricostruzioni di merito insufficienti per la cassazione; i motivi rivolti a dimostrare travisamento della prova sono stati ritenuti inammissibili per mancanza di specificità e per conformità verticale delle decisioni; il motivo relativo alla confisca non era stato dedotto in appello e dunque la catena devolutiva è interrotta. Per tutti i ricorrenti è stata disposta la condanna al pagamento delle spese e una sanzione amministrativa di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa per le ammende. Esito complessivo: ricorsi respinti/inammissibili, conferma delle condanne e delle statuizioni impugnate, salvo che non risultino specifiche eccezioni ammissibili (nessuna accolta qui).
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
comma secondo (associazione per delinquere semplice)
Richiamato per la riqualificazione di alcuni capi di imputazione; la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente la partecipazione associativa per taluni imputati e la Cassazione non ha riesaminato il giudizio di merito sulla base dei motivi proposti
art. 648-quater cod. pen.
Norma sulla confisca per riciclaggio; la Corte d'appello aveva disposto confisca su somme/beni di Tallarita e la Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo sulla confisca non tempestivamente dedotto in appello
art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 74/2000
Norma sulle fattispecie tributarie contestate; la Corte di merito ha ritenuto integrati i reati tributari e la Cassazione ha ritenuto non ammissibili le rilievi di merito avverso tale valutazione
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1 (lett. c ed e) e comma 3
L'art. 606 comma 1 disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che molte doglianze costituissero deduzioni di travisamento o inosservanza di norme processuali prive della necessaria specificità o riassunte nella mera richiesta di rinnovazione della valutazione probatoria, richiamando il criterio di inammissibilità del comma 3 per motivi non adeguatamente evocati in appello
art. 438 cod. proc. pen.
comma 6-bis (ultimo periodo)
Stabilisce che la scelta del rito a prova contratta (abbreviato) preclude la possibilità di impugnare l'incompetenza per territorio del giudice che procede; tale disposizione è stata ritenuta applicabile e ha reso infondata la censura di incompetenza territoriale di Tallarita
artt. 8 e 9 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla competenza territoriale; la Corte ha ritenuto che, ove l'imputato abbia scelto il rito abbreviato, le relative eccezioni di competenza siano precluse ai sensi dell'art. 438 comma 6-bis
art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Richiamato rispetto alla presunta nullità derivante da separazione di posizioni; la Cassazione ha osservato che la norma non comporta automaticamente nullità senza specifico pregiudizio
artt. 17-19 cod. proc. pen.
Norme sulla riunione/separazione dei processi; la Corte ha ricordato che il legislatore non prevede sanzione di nullità per la mera inosservanza e che va dimostrato un pregiudizio concreto
artt. 192, comma 3 e 533 cod. proc. pen.
Richiamati in tema di regole di giudizio sulla responsabilità e sul controllo degli elementi indiziari; la Corte ha ritenuto che le doglianze su insufficienza indiziaria fossero rimaste petizioni di merito non idonee alla cassazione, dato il sostenuto e motivato convincimento della Corte di merito
art. 114 cod. pen.
Norma sulla partecipazione al reato; la Corte di merito aveva valutato il grado di contributo eziologico e la Cassazione non ha riesaminato tale valutazione di merito
art. 175 cod. pen.
Disciplina la non menzione della condanna nel casellario; la richiesta di Verza non è stata ritenuta fondata dalla Corte di merito e la Cassazione ha giudicato inammissibili i rilievi di merito
art. 110 e art. 629 cod. pen.
Riferiti al concorso in estorsione; la qualificazione del fatto come estorsivo è stata confermata in sede di merito e la Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi che ne chiedevano la revisione non specificando travisamenti concreti
art. 648-bis, comma secondo, cod. pen.
Richiamato in relazione alle aggravanti nel reato di riciclaggio; la Corte di merito aveva neutralizzato l'aggravante in presenza di attenuanti e la Cassazione ha ritenuto la sanzione congrua
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la sanzione amministrativa per i ricorrenti condannati alla Cassa per le ammende; la Cassazione ha applicato una sanzione di euro 3.000 per ciascun ricorrente a titolo di equa determinazione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a chiedere una rinnovata valutazione del merito probatorio senza indicare errori giuridici specifici o travisamenti della prova individuabili nella motivazione impugnata
- La scelta del rito abbreviato (rito a prova contratta) può precludere la contestazione dell'incompetenza per territorio in base all'art. 438, comma 6-bis c.p.p.; l'eccezione va sollevata tempestivamente e non è ammessa in cassazione se già cristallizzata dal rito
- La mancata osservanza formale di regole su riunione/separazione dei procedimenti (artt. 17-19 c.p.p.) non comporta automaticamente nullità: è necessario dimostrare un concreto pregiudizio per il diritto di difesa
- Per dedurre travisamento della prova in Cassazione occorre specificare il dato probatorio erroneamente considerato o omesso e, se la decisione è conforme tra primo e secondo grado, la censura richiede particolare concretezza e novità di elementi
- Le censure sulla gravità della pena o sulla confisca devono essere adeguatamente proposte nei gradi di merito per non interrompere la catena devolutiva: questioni sollevate per la prima volta in cassazione sono spesso inammissibili
- La richiesta di benefici (es. non menzione) va motivata con riferimento a fatti e circostanze valutati nei gradi di merito; la Cassazione non rivede discrezionalità valutative non viziati da specifiche illegittimità
- Quando le Corti di merito forniscono una motivazione logica e coerente basata su documenti, intercettazioni e dichiarazioni convalidate, la Cassazione non sostituisce il proprio giudizio a quello del merito se manca una chiara violazione di legge o travisamento
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