Cassazione Penale, Sentenza n. 15034/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il reclamo presentato ex art. 69-bis Ord. pen. perché trasmesso, tramite difensore, alla casella PEC "depositoattipenali.tribsorv.bari@giustzia.cert.it" non associata al Magistrato di sorveglianza di Bari; secondo motivo: censura per avere il magistrato deciso de plano senza udienza in camera di consiglio, in violazione degli artt. 178, 179 e del modello procedurale indicato dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo alla luce del principio espresso dalle Sezioni Unite: la trasmissione a una PEC non compresa nell'elenco del decreto del 9 novembre 2020 è inammissibile, salvo che l'atto sia stato inoltrato, nei termini, dalla stessa casella alla PEC corretta; nel caso di specie la PEC utilizzata, pur inclusa nell'elenco generale, non era associata al Magistrato di sorveglianza di Bari e il reclamo non è stato reinoltrato entro il termine di legge, per cui l'inammissibilità era corretta. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la declaratoria di inammissibilità per manifesta carenza dei requisiti di legge può essere adottata de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., quando non siano richiesti accertamenti cognitivi o valutazioni discrezionali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 69-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
richiama il termine di dieci giorni previsto dal quinto comma per il reclamo
Disciplina il reclamo in materia di sorveglianza e fissa il termine di deposito; la mancata trasmissione alla PEC corretta entro il termine determina inammissibilità
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
"costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata [...]" ovvero sia "manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge [...]"
Consente al giudice dell'esecuzione (e per estensione al giudice della sorveglianza) di decidere de plano, senza udienza, quando la richiesta è manifestamente infondata o mera riproposizione, cioè quando manca un requisito di legge la cui constatazione non richiede accertamenti
art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179, cod. proc. pen.
Norme che prevedono la nullità degli atti processuali adottati in violazione delle regole procedurali: la nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado
Decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia del 9 novembre 2020
"Individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio"
Fornisce l'elenco delle PEC cui devono essere indirizzati i depositi telematici; l'iscrizione nell'elenco non è sufficiente se la singola casella non è associata all'ufficio competente
Sezioni Unite, Sez. U, n. 6565 del 11/12/2025 (dep. 2026)
"L'impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand'anche riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell'indirizzo non compreso nell'elenco suddetto alla casella dell'indirizzo compreso"
Principio chiave: la trasmissione a una PEC non corretta è inammissibile a meno che non sia avvenuto, entro il termine, un inoltro dalla stessa casella mittente alla PEC corretta; la cancelleria può, non obbligatoriamente, inoltrare l'atto entro i termini per sanare l'errore
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 87-bis, comma 7
Rilevato nel contesto della questione pregiudiziale affrontata dalle Sezioni Unite in ordine alla trasmissione telematica delle impugnazioni
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 24, comma 4
Richiamato nella normativa tecnica che disciplina i depositi telematici oggetto del decreto del 9 novembre 2020
Massime di principio
- La trasmissione di atti processuali a una PEC non associata all'ufficio competente è in genere inammissibile; per sanare l'errore è necessario che l'atto sia reinoltrato, entro il termine previsto dalla norma speciale, dalla stessa casella mittente alla PEC corretta.
- L'inclusione di una PEC in un elenco ministeriale non equivale automaticamente all'associazione di quella casella al singolo ufficio: occorre verificare la reale corrispondenza tra casella e ufficio destinatario.
- La cancelleria può, con diligenza, procedere all'inoltro alla PEC corretta e così sanare un invio errato, ma non è giuridicamente obbligata a farlo; pertanto la parte deve provvedere tempestivamente e conservare le prove di eventuali inoltri o richieste alla cancelleria.
- La decisione "de plano" (senza udienza) è legittima quando la domanda è manifestamente infondata per difetto di requisiti di legge e la constatazione non richiede accertamenti o valutazioni discrezionali; in tutti gli altri casi è necessaria l'udienza in camera di consiglio per garantire il contraddittorio.
- Prassi consigliata: prima dell'invio controllare l'elenco ufficiale delle PEC (decreto 9/11/2020), utilizzare la casella PEC corretta, conservare ricevute e, in caso di errore, richiedere subito alla cancelleria l'inoltro e ottenere prova dell'operazione o reinviare dalla stessa casella alla PEC corretta entro il termine previsto.
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