Cassazione Penale, Sentenza n. 6235/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di declaratoria di inammissibilità del decreto di irreperibilità del 25/05/2020. Si censurava la sequenza procedimentale che aveva portato all'adozione del decreto: le ricerche delegate dal Tribunale (Comando dei Vigili Urbani di Sannicandro Garganico e nota del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 18/05/2020) sarebbero state incomplete/illegittime, non avendosi tenuto conto di dati anagrafici presenti negli archivi del DAP (che indicavano la residenza a Gizzeria, Via L. Rizzo n. 26, in occasione di precedenti carcerazioni). Da ciò derivava la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e degli atti consequenziali, per violazione degli obblighi di ricerca di cui all'art. 159 c.1 c.p.p. e della garanzia del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale di Foggia non si fosse adeguatamente confrontato con la documentazione difensiva e che le ricerche eseguite non risultassero chiaramente conformi ai parametri dell'art. 159 c.1 c.p.p. In particolare la nota del DAP non era idonea a dimostrare la completezza delle ricerche, posto che negli archivi DAP risultavano elementi anagrafici che avrebbero permesso di individuare la località di residenza dell'imputato. Ne è conseguita la declaratoria di fondatezza del ricorso, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Foggia per nuovo giudizio nel rispetto dei principi richiamati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 159 c.p.p.
«Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore»
Le ricerche per emettere il decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente in tutti i luoghi indicati; non è sufficiente una verifica parziale o generica. Se le ricerche non rispettano questi parametri, il decreto è affetto da nullità assoluta.
art. 157 c.p.p.
Richiamato come riferimento alle modalità ordinarie di notifica; art. 159 opera quando non è possibile eseguire le notificazioni secondo i modi previsti da art. 157.
art. 178 c.p.p.
Norma richiamata in relazione alla nullità assoluta degli atti processuali; la Corte ritiene che l'adozione di un decreto di irreperibilità senza adeguate ricerche possa configurare nullità rilevante ex art. 178.
art. 179 c.p.p.
Collegata all'art.178, disciplina gli effetti della nullità sanabile/insanabile; qui la Corte individua una nullità insanabile che incide sul diritto di difesa.
Massime di principio
- Per emettere il decreto di irreperibilità è necessario eseguire ricerche cumulative e documentate in tutti i luoghi previsti dall'art. 159 c.p.p. (luogo di nascita, ultima residenza anagrafica, ultima dimora, luogo di lavoro e amministrazione carceraria centrale).
- La semplice comunicazione generica del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria non è sufficiente se dagli archivi DAP emergono dati anagrafici utili a localizzare l'imputato; il giudice deve verificare e motivare che tali controlli siano effettivamente compiuti.
- Se il difensore produce documentazione (es. dati di precedenti carcerazioni che indicano una residenza) il Giudice dell'esecuzione è tenuto a confrontarsi esplicitamente con tale prova prima di dichiarare l'irreperibilità; l'assenza di tale confronto può determinare la nullità del decreto e lesione del diritto di difesa.
- La violazione degli obblighi di ricerca ai sensi dell'art. 159 può comportare la nullità assoluta e insanabile degli atti notificatori consequenziali (artt. 178 e 179 c.p.p.), con conseguente annullamento e rinvio per nuovo esame.
- In situazioni analoghe, il giudice deve motivare puntualmente le attività investigative svolte (quali uffici consultati, esiti delle consultazioni, e perché le informazioni reperite siano ritenute incongruenti o insufficienti) e, in presenza di precedenti detenzioni, consultare gli archivi penitenziari per verificare l'ultima residenza risultante.
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