Cassazione Civile, Ordinanza n. 24554/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione di compensi professionali spettanti a un difensore d’ufficio per l’attività svolta in un procedimento penale di appello e per la successiva attività finalizzata al recupero del credito professionale. La Corte d’appello aveva rigettato l’opposizione sul rilievo che il professionista non avesse adeguatamente documentato alcune spese, in particolare quelle sostenute per la verifica anagrafica dell’assistito e la documentazione relativa al parere del Consiglio dell’Ordine e al decreto ingiuntivo. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che la Corte territoriale aveva omesso di considerare che i documenti rilevanti erano già stati prodotti nel procedimento e comunque potevano essere richiesti d’ufficio dal giudice, il quale avrebbe dovuto decidere sulla base di un potere-dovere istruttorio officioso e non applicando rigidamente l’onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che nel giudizio di opposizione al provvedimento di liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato e, più in generale, nei procedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice e dei difensori ammessi al gratuito patrocinio, il giudice deve poter richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione. La locuzione "può" dell’art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 150/2011 va letta come potere-dovere di decidere causa cognita, non come mera facoltà discrezionale. È stato quindi cassato il provvedimento impugnato e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15, comma 5, d.lgs. n. 150/2011
La Corte interpreta il verbo "può" non come mera discrezionalità, ma come potere-dovere del giudice di acquisire gli atti e le informazioni necessarie per decidere la causa sulla base di un quadro istruttorio completo.
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
Il ricorso contro il decreto di liquidazione del compenso non è qualificato come impugnazione, ma come atto introduttivo di un procedimento contenzioso.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve rispettare il limite di non superare la somma richiesta dall’istante.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali in materia di patrocinio a spese dello Stato, il giudice non è vincolato a una rigida applicazione dell’onere della prova, ma deve attivare i propri poteri istruttori officiosi quando i documenti o le informazioni siano necessari alla decisione.
- La previsione che attribuisce al giudice il potere di richiedere atti e informazioni necessari va intesa come potere-dovere di decidere sulla base di una cognizione completa, non come mera facoltà rimessa alla sua discrezione.
- Nei procedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice e dei difensori ammessi al gratuito patrocinio, il giudice può verificare sia l’an sia il quantum del credito, restando però vincolato a non oltrepassare la somma richiesta dalla parte.
- Se i documenti rilevanti risultano già prodotti o comunque agevolmente acquisibili, il rigetto della domanda fondato solo su una supposta carenza probatoria può integrare errore di diritto.
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