Cassazione Civile, Ordinanza n. 35323/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La società aveva impugnato una cartella di pagamento notificata nel 2014 per il recupero di un credito d'imposta asseritamente indebitamente goduto nell'anno 2010. Il ricorso introduttivo era stato dichiarato inammissibile dalla CTP perché le censure riguardavano il merito della pretesa impositiva; la CTR aveva poi respinto l'appello ritenendo corrette le ragioni del primo giudice e dichiarando inammissibile, per tardività, il motivo relativo alla carenza di potere del funzionario sottoscrittore. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 l. n. 212/2000, nonché vizio di motivazione, sostenendo l'inesistenza/nullità dell'atto per difetto di potere dirigenziale del sottoscrittore; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, assumendo che il gravame conteneva anche doglianze contro il diniego di autotutela e quindi non poteva essere dichiarato inammissibile. Nelle more, la ricorrente ha poi aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6 d.l. n. 193/2016, ha documentato il pagamento e ha dichiarato la rinuncia agli atti del giudizio, chiedendone l'estinzione.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6 d.l. n. 193/2016, della comunicazione dell'esattore e della rinuncia agli atti del giudizio depositata dalla ricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre affermato che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
richiamato dalla ricorrente per sostenere il vizio dell'atto impositivo per difetto di potere del sottoscrittore
art. 7 l. n. 212/2000
richiamato dalla ricorrente in relazione alla validità/motivazione dell'atto fiscale
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'ammissibilità delle doglianze inerenti il diniego di autotutela
art. 6 d.l. n. 193/2016
ha consentito la definizione agevolata dei carichi pendenti con impegno a rinunciare al giudizio
art. 6, comma 3, d.l. n. 193/2016
richiamato per la comunicazione dell'esattore conseguente alla definizione agevolata
art. 391 c.p.c.
la Corte ha dichiarato che, in presenza di definizione agevolata seguita da rinuncia del ricorrente, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto
art. 375 c.p.c.
menzionato nel percorso processuale relativo alla trattazione camerale e al rinvio della causa
art. 380 bis-1 c.p.c.
menzionato come base della trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dalla legge e deposita rinuncia agli atti del giudizio, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, senza necessità di accettazione della controparte, se risulta la comunicazione dell'esattore.
- La rinuncia agli atti del giudizio, intervenuta dopo la definizione agevolata del carico, assorbe l'esame dei motivi di ricorso e determina la chiusura del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia conseguente a definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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