Sentenza del 08/06/2020 n. 397 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento integrativo -sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi - art. 43, c. 3, D.P.R. n. 600/73
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento integrativo per il 2010, assoggettando a tassazione ordinaria una plusvalenza di 25.000 euro derivante dalla cessione di un atleta. L’associazione sosteneva che la somma fosse un rimborso delle spese di formazione e addestramento e, soprattutto, che l’accertamento integrativo fosse illegittimo: la fattura n. 11 del 14 luglio 2010, relativa alla plusvalenza, risultava già nel processo verbale di constatazione esaminato dall’Ufficio prima dell’accertamento originario. Contestava così la decisione della CTP di La Spezia, Sez. 2, sentenza n. 568, che aveva respinto il ricorso e disposto il pagamento di 500 euro di spese. L’Ufficio aveva opposto in primo grado che il primo atto era un accertamento parziale ex art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, non ostativo a successive verifiche.
La decisione
La Commissione tributaria regionale, con decisione del 20 febbraio 2020, ha accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l’accertamento parziale non escluda l’applicazione delle condizioni previste per l’accertamento integrativo: quest’ultimo richiede elementi nuovi conosciuti dall’Ufficio solo dopo la notifica dell’accertamento originario. Poiché la fattura relativa alla plusvalenza era già nel PVC esaminato dall’Ufficio, non costituiva un elemento sopravvenuto e non poteva legittimare l’atto integrativo. L’avviso è quindi risultato illegittimo; la decisione non risolve autonomamente la questione della natura della somma come rimborso per la formazione dell’atleta. L’Agenzia è stata condannata a rifondere all’appellante 500 euro di spese processuali, oltre agli oneri, se dovuti, e al contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
Pertanto, presupposto per l'integrazione o modificazione in aumento dell'avviso di accertamento, con la notificazione di nuovi avvisi, è costituito, ex art. 43, comma 3, del DPR. n. 600/73, dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi sicché gli accertamenti integrativi non possono essere fondati sugli stessi elementi di fatto del precedente o dei precedenti accertamenti, e la conoscenza dei nuovi elementi deve essere avvenuta in epoca successiva a quella in cui l'accertamento originario è stato notificato.
L’accertamento integrativo in aumento è legittimo solo se fondato su elementi nuovi, conosciuti dall’Ufficio dopo la notifica dell’accertamento originario. Elementi già presenti negli atti istruttori esaminati dall’Ufficio non soddisfano tale requisito.
Art. 41-bis D.P.R. n. 600/1973
L'accertamento parziale è, quindi, uno strumento volto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, nell'ipotesi in cui le attività istruttorie diano contezza della sussistenze a qualsiasi titolo di attendibili posizioni debitorie.
L’accertamento parziale consente di far emergere rapidamente materia imponibile sulla base degli elementi raccolti, ma la sua natura non elimina i presupposti di legge necessari per un successivo accertamento integrativo.
Massime di principio
- Per integrare o modificare in aumento un accertamento già notificato, l’Amministrazione deve fondarsi su elementi effettivamente nuovi e conosciuti dopo la notifica dell’atto originario; non basta qualificare come nuovo un dato che era già disponibile.
- La circostanza che il primo atto sia un accertamento parziale non rende automaticamente legittimi successivi accertamenti integrativi: anche questi devono rispettare i requisiti previsti dall’art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973.
- La presenza dell’informazione nel PVC o in documenti già esaminati dall’Ufficio può dimostrare che essa era già conosciuta e, quindi, impedire che sia utilizzata come elemento sopravvenuto per giustificare un accertamento integrativo.
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