Cassazione Penale, Sentenza n. 7773/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma di condanna per furti in abitazione (capo 2, 3, 4 e 5) e ricettazione, articolando due motivi: 1) vizio di motivazione ed errata valutazione probatoria quanto alla sua responsabilità per i furti di Foiano di Chiana del 2 agosto 2018 (si censura l'assenza di elementi idonei a collegarlo ai reati, si contesta la datazione delle riprese video come refuso e si osserva che i testi non hanno effettuato riconoscimenti fotografici); 2) erroneo rigetto della proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione dell'assunto risarcimento delle vittime (si sostiene che gli assegni circolari prodotti provino l'avvenuto risarcimento e che la Corte abbia travisato la giurisprudenza richiamata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui la responsabilità per i furti contestati risulta da una piattaforma probatoria complessiva e convergente (videoregistrazioni, descrizione della vittima, deposizioni dei testi e rilevanze sulla presenza dell'autovettura in uso all'imputato), nonostante singole incertezze o discrepanze formali (es. data nella denuncia o nella videoregistrazione). Quanto al concordato e alle attenuanti per risarcimento, la Corte ha condiviso l'apprezzamento del giudice di merito che non era stata dimostrata l'effettiva indisponibilità delle somme: gli assegni circolari depositati presso il difensore non costituiscono, di per sé, una offerta reale ai sensi degli artt. 1209 c.c. e ss., poiché il difensore non è pubblico ufficiale e non garantisce l'indisponibilità delle somme. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Riferito al procedimento di concordato: la Corte ha osservato che la proposta di concordato presuppone l'accoglimento delle attenuanti invocate; la mancata prova dell'effettivo risarcimento ha reso infondata la richiesta.
artt. 1209 c.c. e ss.
Richiamati in relazione alla nozione di "offerta reale" e alla forma di manifestazione di disponibilità patrimoniale: la Corte ha ritenuto che il deposito di assegni circolari presso il difensore non corrisponda a una offerta reale che renda indisponibili le somme secondo la disciplina civile richiamata.
Giurisprudenza: Sez. 2, Sentenza n. 56380 del 07/11/2017 (Avventurato, Rv. 271556)
Utilizzata per argomentare i criteri con cui valutare se una proposta di risarcimento costituisca una vera offerta reale; la Corte di merito ha applicato tale principio per escludere che il deposito degli assegni presso il difensore equivalga a una effettiva indisponibilità.
Massime di principio
- La Corte può fondare una condanna sulla valutazione complessiva e convergente di più elementi di prova (video, descrizioni delle vittime, deposizioni, riscontri sulla presenza di veicoli), anche se singoli elementi isolati presentano incertezze.
- Discrepanze formali o refusi in atti o registrazioni non annullano la prova se la motivazione spiega logicamente come le altre risultanze convergano verso la stessa conclusione.
- Le dichiarazioni di testimoni che non effettuano un riconoscimento fotografico possono comunque concorrere alla prova quando la loro descrizione è compatibile con l'imputato e si inserisce in un quadro probatorio convergente.
- Per il riconoscimento delle attenuanti per risarcimento in vista di un concordato (art. 599-bis c.p.p.) è necessario provare l'effettiva e irreversibile messa a disposizione delle somme; forme di deposito o garanzia presso il difensore non sempre soddisfano i requisiti di offerta reale previsti dagli artt. 1209 c.c. e ss.
- In Cassazione non è sufficiente lamentele generiche: il ricorso deve confrontarsi specificamente e in modo argomentato con la motivazione di merito per dimostrare illogicità, travisamento della prova o omissioni gravemente decisive.
- La valutazione del significato probatorio delle risultanze processuali è di competenza del giudice di merito e viene sindacata dalla Cassazione solo in presenza di vizi di motivazione, travisamento o manifesta contraddittorietà.
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