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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12047/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 19/04/2022 che aveva confermato la responsabilità per vari reati di bancarotta (bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, per dissipazione e bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose e per prosecuzione dell'attività con aggravamento del dissesto). Il ricorrente denunciava: 1) violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. perché il giudice di rinvio non avrebbe rispettato il principio di diritto della Cassazione e non avrebbe chiarito il dolo nella prosecuzione dell'attività dopo il 2011, considerato che nel 2012 la società avrebbe incassato un credito superiore a 2 milioni di euro in grado di ricoprire le passività; 2) violazione dell'art. 223 L. fall. relativamente alle operazioni dolose, sostenendo la mancanza della sistematicità delle omissioni contributive e l'assenza di pregiudizio patrimoniale poiché i mancati pagamenti avrebbero favorito il patrimonio sociale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: il primo motivo, pur rubricato come violazione di legge processuale, enunciava in realtà questioni di motivazione e non ha confrontato specificamente la motivazione resa dalla Corte d'appello, per cui è inammissibile; il giudice di rinvio ha invece fornito una motivazione adeguata, illustrando la dolosa preordinazione allo spoglio dei beni mediante società strumentali, la distrazione di parte del credito 2012 a favore di una nuova società e il riscontro peritale dell'aggravamento del dissesto dal 2011; il secondo motivo era estraneo al devolutum poiché già dichiarato inammissibile in precedenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle ammende nella misura di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    La disposizione impone al giudice di rinvio un vincolo motivazionale di conformità al principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia effettivamente dedotto una violazione processuale ma si sia limitato a contestare la motivazione senza confrontarsi con quanto espresso dal giudice di rinvio, rendendo il motivo inammissibile.

  • art. 223, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta impropria)

    Per la configurabilità del reato è richiesta la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo: la Corte ha ritenuto integrati entrambi in presenza di trasferimenti di beni a società costituite per drenare risorse, alterazioni contabili e prosecuzione dell'attività conoscendo il dissesto; inoltre è stato ribadito che anche l'aggravamento di un dissesto già in atto è sufficiente a integrare il nesso causale tra operazione dolosa e fallimento.

  • art. 216, ultimo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (sanzione accessoria)

    Norma che disciplina le pene accessorie nei reati fallimentari; la Corte d'appello aveva determinato una pena accessoria di cinque anni in relazione alla condanna dichiarata.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze per il ricorso inammissibile, inclusa la condanna alle spese processuali e la possibilità di imporre una somma a favore della Cassa delle ammende; nel caso la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00.

  • art. 41, cod. pen.

    Principio sul concorso di cause: richiamato dalla giurisprudenza per chiarire che la presenza di una causa preesistente efficiente del dissesto non esclude il nesso causale con l'operazione dolosa, potendo quest'ultima aggravare il dissesto già in atto.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione, i motivi che si limitano a contestare la motivazione dei giudici di merito senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni sviluppate sono spesso dichiarati inammissibili: le questioni di merito (motivazione) devono essere esposte e contrastate specificamente.
  • La prosecuzione dell'attività societaria non è di per sé innocua: se è sostenuta da operazioni finalizzate allo spoglio del patrimonio (trasferimenti a società collegate, distrazioni di crediti), può integrare il dolo richiesto per la bancarotta impropria, anche se esisteva una temporanea entrata di credito.
  • L'esistenza di una causa preesistente di dissesto non esclude automaticamente la responsabilità per operazioni dolose: è sufficiente che le condotte dolose abbiano determinato o aggravato il dissesto (concorso causale ai sensi dell'art. 41 c.p.).
  • Questioni già ritenute inammissibili o estranee al devoluto nella precedente fase processuale difficilmente possono essere riesaminate con successo in cassazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare con cura l'ammissibilità formale e la fondatezza dei motivi prima di proporre ricorso è essenziale.

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