Sentenza n. 2751/2026 - Milano, Sezione 1
per l’OTTEMPERANZA al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 780/2024, depositata e resa pubblica il 28 novembre 2024, Sez. Lavoro, r.g. 490/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 29 novembre 2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 28 marzo 2025 – carta docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente e condannato il Ministero all'accredito dei relativi importi
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Tre docenti hanno agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 780/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici indicati per ciascun ricorrente, con accrediti di euro 1.500,00 per il primo, euro 2.000,00 per la seconda ed euro 2.000,00 per la terza, oltre alle spese di lite. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 29 novembre 2024, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. I ricorrenti hanno dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, e hanno chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, anche mediante nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo ai ricorrenti il beneficio della carta elettronica del docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell'interessato per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore può promuovere l'azione esecutiva e il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, consente il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione destinataria non abbia adempiuto spontaneamente agli obblighi conformativi e patrimoniali da essa derivanti.
- Nei confronti delle amministrazioni soggette all'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere il giudizio di ottemperanza; prima di tale scadenza non è possibile procedere a esecuzione forzata né notificare l'atto di precetto.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin da subito un commissario ad acta, condizionando l'intervento sostitutivo alla persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una condanna pecuniaria può utilizzare, in caso di incapienza dei fondi ordinari, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, l'incarico può essere espletato senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.
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