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Sentenza

Sentenza n. 169/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Savona, Ufficio Territoriale del Governo di Savona, notificato al ricorrente in data 29.04.2020, con il quale veniva decretato il divieto di detenzione armi, munizioni e prodotti esplodenti ex art. 39 TULPS.

Giustizia amministrativa202000473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dato atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esaminare i motivi di impugnazione né la legittimità del divieto prefettizio. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, individuati nella particolarità della controversia.

TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio recante il divieto di detenzione di armi, munizioni e prodotti esplodenti ai sensi dell'art. 39 TULPS

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento della Prefettura di Savona con cui gli era stato vietato di detenere armi, munizioni e prodotti esplodenti ai sensi dell'art. 39 TULPS. Prima della definizione del giudizio, con dichiarazione ritualmente notificata il 15 novembre 2025, ha rinunciato al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 39 TULPS

    È la base normativa indicata nel provvedimento prefettizio impugnato per il divieto di detenzione di armi, munizioni e prodotti esplodenti; la sentenza non ne esamina l'applicazione nel merito.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia al ricorso.

  • art. 84 c.p.a.

    È richiamato dalla sentenza nel contesto processuale della rinuncia al ricorso.

  • art. 85 c.p.a.

    È richiamato dalla sentenza nel contesto processuale della definizione del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La rinuncia ritualmente notificata al ricorso comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esame nel merito dei motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate quando il giudice ravvisi giusti motivi, anche in considerazione della particolarità della controversia.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo

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