Sentenza n. 169/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Savona, Ufficio Territoriale del Governo di Savona, notificato al ricorrente in data 29.04.2020, con il quale veniva decretato il divieto di detenzione armi, munizioni e prodotti esplodenti ex art. 39 TULPS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dato atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esaminare i motivi di impugnazione né la legittimità del divieto prefettizio. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, individuati nella particolarità della controversia.
Atto impugnato: provvedimento prefettizio recante il divieto di detenzione di armi, munizioni e prodotti esplodenti ai sensi dell'art. 39 TULPS
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento della Prefettura di Savona con cui gli era stato vietato di detenere armi, munizioni e prodotti esplodenti ai sensi dell'art. 39 TULPS. Prima della definizione del giudizio, con dichiarazione ritualmente notificata il 15 novembre 2025, ha rinunciato al ricorso.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
È la base normativa indicata nel provvedimento prefettizio impugnato per il divieto di detenzione di armi, munizioni e prodotti esplodenti; la sentenza non ne esamina l'applicazione nel merito.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia al ricorso.
art. 84 c.p.a.
È richiamato dalla sentenza nel contesto processuale della rinuncia al ricorso.
art. 85 c.p.a.
È richiamato dalla sentenza nel contesto processuale della definizione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La rinuncia ritualmente notificata al ricorso comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esame nel merito dei motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate quando il giudice ravvisi giusti motivi, anche in considerazione della particolarità della controversia.
Come è indicizzato
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