Cassazione Penale, Sentenza n. 17851/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva rigettato le istanze di detenzione domiciliare ex art. 16-novies L. n. 82/1991 e di liberazione condizionale presentate dal Cerrato, collaboratore di giustizia condannato per reati gravissimi (pena finale fissata al 2039). Si censurava l'inosservanza del principio di diritto affermato nella precedente sentenza della I Sezione (n. 47203/2021) e la violazione di legge nella valutazione dei presupposti per la concessione dei benefici, in particolare per avere il Tribunale prescisso dal considerare adeguatamente il percorso collaborativo, detentivo e riabilitativo dell'istante, limitandosi a qualificare l'istanza come "prematura" senza indicare elementi negativi oggettivi che giustificassero il diniego.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Tribunale di Sorveglianza, pur avendo riconosciuto elementi positivi (relazione esperto ex art. 80, valutazione positiva dell'équipe, contributo collaborativo e condotta carceraria regolare), non ha indicato dati negativi concreti che giustificassero il rigetto, giustificando il diniego con la prematura concessione o con la gravità dei delitti e la consistenza della pena residua. La Corte ha ritenuto che tale motivazione elida la reale valutazione del ravvedimento e l'operatività dell'art. 16-novies per i collaboratori di giustizia, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 16-novies, L. n. 82/1991
La Corte ha richiamato l'art. 16-novies come norma speciale relativa ai collaboratori di giustizia, osservando che per tali soggetti i limiti ordinari di pena scontata per la concessione dei benefici non possono essere applicati in modo tale da eludere l'effettiva valutazione del ravvedimento; il giudice deve motivare con dati negativi oggettivi il diniego dei benefici e non limitarsi a ostacolare l'operatività della norma appellandosi alla mera "prematurità".
art. 80 ord. pen. (relazione psicologica esperto)
La relazione ex art. 80 è stata considerata dal Tribunale come elemento probatorio rilevante: la Corte ha valorizzato il fatto che l'esperto avesse riscontrato una revisione critica dei reati commessi, elemento positivo da integrare nella valutazione complessiva del ravvedimento.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con L. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata in ordine alla trasmissione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero in sede di riesame; la Corte ne ha tenuto conto nel procedimento, ma la questione sostanziale rimane la corretta motivazione del diniego dei benefici.
Massime di principio
- Quando il beneficiario è un collaboratore di giustizia (art. 16-novies), il giudice deve valutare compiutamente il percorso collaborativo, detentivo e riabilitativo e non può precludere i benefici limitandosi a considerazioni generiche sulla gravità dei reati o sulla "prematurità" senza indicare elementi negativi oggettivi.
- La presenza di valutazioni positive da parte dell'équipe trattamentale e di relazioni psicologiche che attestano revisione critica dei fatti costituiscono elementi forti a favore della concessione dei benefici e devono essere esplicitamente valutati dal giudice.
- Il diniego di misure alternative o della liberazione condizionale richiede motivazione specifica e concreta: non è sufficiente appellarsi all'esigenza di "far trascorrere altro tempo" senza fondamento obiettivo.
- La precedente giurisprudenza della Corte ha valore vincolante nella misura in cui impone al giudice di sorveglianza di conformare la motivazione alla necessità di valutare il ravvedimento in modo dettagliato; il mancato rispetto può condurre all'annullamento con rinvio.
- In casi analoghi, è opportuno documentare sistematicamente il percorso trattamentale, le relazioni psico-sociali e le valutazioni dell'équipe multidisciplinare per impedire che il diniego sia fondato su argomentazioni generiche.
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