Cassazione Penale, Sentenza n. 8727/2023 del 28/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva la ricusazione della giudice Brigida Cavasino nel procedimento n. 2239/2014 (Rinascita Scott) sostenendo che la stessa avesse già valutato, nel processo separato cd. "Nemea", il contesto associativo 'ndranghetistico comune anche alla posizione del Cichello; per tale ragione si deduceva incompatibilità della giudice e si chiedeva la sua ricusazione. La Corte territoriale aveva dichiarato la dichiarazione di ricusazione tardiva ritenendo come dies a quo il deposito della motivazione della sentenza (5/3/2021) e rilevando l'assenza, nell'atto di ricusazione, dell'indicazione del momento in cui il ricorrente ebbe conoscenza della causa di ricusazione. Il ricorrente contestava la tardività, sostenendo che il dies a quo dovesse essere individuato nel 2/9/2022 (data in cui il Tribunale aveva dato atto dell'incompatibilità della Presidente con riferimento al coimputato Accorinti) e che l'incompatibilità oggettiva dovesse estendersi a tutti i coimputati per la natura unitaria dell'associazione 'ndranghetistica (richiamo alla sentenza Corte Cost. n. 371/1996).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e confermato il giudizio di tardività anche se, rispetto a un dies a quo diverso da quello indicato dalla Corte territoriale, il ricorrente non ha assolto all'onere di allegazione circa il momento in cui ebbe conoscenza della causa di ricusazione; mancava, dunque, la prova della tempestività. Sul merito del presunto vizio di incompatibilità, la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: non è emerso né documentato che la giudice avesse valutato la posizione processuale del Cichello nel procedimento "Nemea" in modo tale da determinare una causa di ricusazione. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui la partecipazione del medesimo giudice a un precedente processo contro altri coimputati non comporta di per sé causa di ricusazione, salvo che nel precedente processo sia stata compiuta una valutazione di merito specifica sulla responsabilità del ricorrente. Per l'inammissibilità del ricorso il Cichello è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 38 c.p.p.
Disciplina i termini per proporre la dichiarazione di ricusazione: in generale entro le questioni preliminari; se la causa si manifesta successivamente, entro tre giorni da quando la parte ne abbia avuto conoscenza; se emerge in udienza, prima che l'udienza termini. La Corte ha applicato questo principio per valutare la tempestività.
art. 34 c.p.p.
Richiamato nel ricorso; la Corte non ha ritenuto che il richiamo a tale norma comportasse la nullità del provvedimento impugnato, non essendo stata dimostrata una concreta violazione applicabile al caso concreto.
art. 41 c.p.p.
Richiamato nel ricorso; la Corte non ha ritenuto provato che l'interpretazione invocata dal ricorrente incidesse sull'ammissibilità della ricusazione, data l'assenza di allegazioni probatorie sufficienti.
art. 18 c.p.p.
Norma sulla separazione della posizione processuale di un imputato; citata dal ricorrente quale elemento temporale e fattuale contestato (separazione della posizione di Accorinti), ma la Corte ha ritenuto irrilevante per dimostrare la tempestività della ricusazione del Cichello.
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Applicata dalla Corte con fissazione della somma in 3.000 euro.
Corte Cost., sent. n. 371/1996
Riferimento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente in tema di associazione ristretta (minimo tre persone) che può rendere inevitabile il giudizio sugli altri. La Corte di Cassazione ha ritenuto tale pronuncia non pertinente alla fattispecie, non risultando che nel precedente processo fosse stata esplicitamente valutata la posizione del ricorrente in modo tale da estendere automaticamente l'incompatibilità.
Massime di principio
- La dichiarazione di ricusazione è soggetta a termini rigorosi: va proposta entro le questioni preliminari o, se la causa si manifesta dopo, entro tre giorni dalla conoscenza, salvo il caso in cui la causa emerga in udienza (in tal caso prima della chiusura dell'udienza).
- Chi propone la ricusazione ha l'onere di allegare e, se necessario, provare il momento in cui ha avuto conoscenza della causa di ricusazione: senza tale indicazione la domanda può essere dichiarata inammissibile per tardività.
- La mera partecipazione del medesimo giudice a una decisione precedente riguardante altri coimputati non costituisce automaticamente causa di ricusazione: è necessario dimostrare che in quel precedente procedimento sia stata compiuta una valutazione di merito specifica e rilevante sulla posizione del ricorrente.
- L'invocazione di principi costituzionali o di precedenti di legittimità (es. Corte Cost. n. 371/1996) non è sufficiente se non si collega concretamente e documentalmente la valutazione del giudice nel precedente processo alla posizione personale del ricorrente.
- L'inammissibilità del ricorso per motivi formali o di genericità può comportare la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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