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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16851/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del GIP di Milano del 22/06/2023 che aveva accolto l'incidente di esecuzione proposto da Cecilia Marogna disponendo il dissequestro e la restituzione del telefono smartphone Samsung SM N986B. Il PM ha sostenuto che il giudice avrebbe dovuto pronunciare "non luogo a provvedere" perché il telefono era già stato consegnato all'autorità della Città del Vaticano il 30/01/2021 in esecuzione della rogatoria e quindi non era più nella disponibilità né sotto la giurisdizione italiana; ha inoltre contestato la distinzione formale tra "consegna" e "sequestro" e fatto richiamo al principio del favor rogatoriae e all'art. 696, comma 2, c.p.p.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto che, pur essendo distinguibili la decisione circa il sequestro (competenza dello Stato richiedente) e la sua esecuzione (competenza dello Stato richiesto), la giurisdizione dello Stato richiesto si esaurisce quando l'esecuzione si conclude con la consegna del bene allo Stato richiedente. Poiché il telefono era stato consegnato alla Città del Vaticano il 30/01/2021, il giudice italiano non poteva pronunciarsi sulla restituzione e avrebbe dovuto dichiarare il non luogo a provvedere; l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 724 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamati dalla difesa di illegittimità del sequestro: la Corte indica che il decreto di sequestro dev'essere basato sulle previsioni del codice, ma nel caso rileva che la rogatoria aveva richiesto la consegna e non il sequestro, ossia mancava la base pratica per il mantenimento del bene in Italia.

  • art. 696, comma 2, cod. proc. pen.

    Invocato dal pubblico ministero in relazione al principio del favor rogatoriae e alla cooperazione internazionale: la Corte valuta l'argomento ma conclude che la cessazione della giurisdizione italiana con la consegna del bene prevale sulla distinzione formale tra consegna e sequestro.

  • art. 620 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato: la Corte annulla l'ordinanza impugnata ai sensi di tale articolo.

  • Convenzione di Strasburgo 20 aprile 1959

    Richiamata in relazione all'orientamento secondo cui la cooperazione e la collaborazione tra Stati possono facilitare la restituzione dei beni; la Corte tuttavia precisa che, anche alla luce di obblighi di cooperazione, la consegna materiale del bene all'autorità straniera determina la cessazione della giurisdizione dello Stato richiesto.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principali precedenti citati)

    La Corte richiama numerose pronunce che distinguono tra decisione sul sequestro (competenza dello Stato richiedente) e controllo sull'esecuzione (competenza dello Stato richiesto) e affermano la possibilità di impugnazioni separate; applica tali principi per concludere che il controllo italiano sull'esecuzione cessa con la consegna del bene.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra impugnazione della decisione di sequestro (competenza soprattutto dello Stato richiedente) e impugnazione delle modalità di esecuzione (competenza dello Stato richiesto) quando il sequestro deriva da una rogatoria internazionale.
  • Se il bene sequestrato è stato materialmente consegnato allo Stato richiedente, la giurisdizione dello Stato richiesto sull'esecuzione cessa e il giudice dello Stato richiesto deve dichiarare il non luogo a provvedere rispetto a istanze di restituzione concernenti quel bene.
  • La formale differenza tra "consegna" e "sequestro" non può estendere la giurisdizione nazionale oltre il momento in cui l'esecuzione si è esaurita con la consegna del bene all'autorità estera.
  • In presenza di rogatorie internazionali, l'interesse alla cooperazione e le convenzioni internazionali non autorizzano lo Stato richiesto a continuare a decidere sulla sorte finale di un bene che è già stato trasferito allo Stato richiedente.
  • Prima di proporre o resistere a un incidente di esecuzione per la restituzione, verificare la disponibilità materiale del bene: se non è più nella giurisdizione nazionale, l'azione è inattuabile e il rimedio corretto è il non luogo a provvedere.

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