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Sentenza

Sentenza n. 2889/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n.746 del 18.11.2024 della Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202503679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto somme per la Carta Docente e per la retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 746 del 18 novembre 2024 della Corte d’Appello di Milano, notificata al Ministero il 29 maggio 2025. La pronuncia aveva condannato l'amministrazione al riconoscimento del beneficio economico di 500 euro annui tramite Carta Docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, nonché al pagamento di 1.774,73 euro lordi a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria e alle spese di lite. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, senza pagamenti neppure parziali, la ricorrente ha domandato l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'an o il quantum del credito né fornire indicazioni sull'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. Poiché l'amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento e non aveva contestato il credito, il Collegio ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha assegnato 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per eseguire integralmente i pagamenti dovuti. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, a spese dell'amministrazione. È stata invece respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché le difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio, dallo stato della finanza pubblica e, soprattutto, l'esiguità del debito rendevano la penalità di mora eccessivamente afflittiva e quindi manifestamente iniqua o comunque ostacolata da ragioni ostative. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può accertare l'inottemperanza, ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta; la domanda di penalità di mora è soggetta ai limiti previsti dal comma 4, lett. e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    L'astreinte può essere negata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente anche in relazione alle condizioni del debitore pubblico e all'esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Il pagamento delle somme dovute in forza di un titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione può essere richiesto, nel caso esaminato, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale erogato tramite la Carta Docente, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 7 CCNL 15.03.2001

    Prevede la retribuzione professionale docenti riconosciuta alla ricorrente dal titolo giudiziale, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, l'assenza di adempimento anche parziale rispetto a un titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato integra inottemperanza, quando l'amministrazione non contesti specificamente l'esistenza o l'ammontare del credito.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, ponendo gli oneri dell'intervento a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio e l'entità del debito, essa risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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