Cassazione Penale, Sentenza n. 10533/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per ricettazione di timbri antichi provento di furto. Il ricorrente deduce: 1) nullità della sentenza per errore materiale nel dispositivo (nome indicato come "Alessandro" anziché "Antonio"); 2) vizio di motivazione per presunto travisamento delle prove riguardo all'origine dei timbri (tesi difensiva: i timbri provenivano dalla collezione del padre antiquario); 3) violazione di legge relativa alla ricognizione di cose effettuata dalla persona offesa, contestando il fatto che la ricognizione fosse stata disposta in udienza diversa da quella concordata e sostenendo l'incertezza del risultato probatorio anche alla luce delle osservazioni del consulente tecnico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto l'errore nel nome come semplice errore materiale emendabile e non idoneo a viziare la decisione, dato che l'imputato era identificato correttamente nelle altre parti della sentenza. Sul terzo motivo ha rilevato che il ricorrente non aveva impugnato l'ordinanza che aveva ammesso la ricognizione; inoltre il cambio di udienza non costituisce di per sé una violazione delle prerogative difensive, potendo la ricognizione essere disposta al termine dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 507 c.p.p. Quanto al merito, la Corte ha ritenuto la ricognizione e gli altri elementi probatori sufficienti a sostenere la responsabilità, non ravvisando un macroscopico travisamento delle risultanze probatorie da parte dei giudici di merito. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 507 cod. proc. pen.
La disposizione autorizza che, anche al termine dell'istruttoria dibattimentale, il giudice disponga l'assunzione di determinate prove (come la ricognizione di cose); pertanto lo svolgimento della ricognizione in udienza diversa da quella originariamente concordata non implica automaticamente una violazione delle prerogative difensive.
Giurisprudenza di legittimità sulla cd. "doppia conforme" (Sez.4, n. 4060 del 12/12/2013; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013)
Principio secondo il quale la Cassazione può rilevare il travisamento delle risultanze probatorie quando entrambi i giudici di merito abbiano fornito motivazioni conformi che manifestamente non corrispondono al compendio probatorio, ossia in presenza di evidente e macroscopico errore di valutazione.
Massime di principio
- Un errore materiale nel dispositivo (es. nome sbagliato) è normalmente emendabile e non invalida la sentenza se l'identità dell'imputato risulta chiaramente dal resto dell'atto.
- La mancata impugnazione di un'ordinanza che ammette un mezzo di prova (es. ricognizione) può precludere la successiva contestazione in Cassazione; le questioni procedurali sull'ammissione della prova vanno tempestivamente impugnate.
- La ricognizione operata dalla persona offesa, se effettuata con riconoscimento certo, può avere rilevante valore probatorio, specialmente se corroborata da altre testimonianze e perizia.
- La Corte di Cassazione non è sede di nuova valutazione del merito: può intervenire solo per vizi di diritto o per macroscopici travisamenti delle prove (cd. doppia conforme).
- In caso di inammissibilità del ricorso si può essere condannati alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. contributo alla Cassa delle Ammende) commisurate al comportamento processuale.
Testo integrale
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