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Sentenza

Sentenza del 28/01/2015 n. 1553 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

P.A. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva ritenuto legittimi cinque avvisi relativi all'omessa effettuazione e al mancato versamento di ritenute alla fonte per lavoro non registrato negli anni 1993-1997, confermando invece l'annullamento degli avvisi relativi a IRPEF e IVA fondati sull'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Il contribuente ha contestato, da un lato, la genericità dell'appello dell'Amministrazione e, dall'altro, l'insufficienza della motivazione della sentenza regionale, fondata per relationem su una sentenza non definitiva del giudice del lavoro. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale contro l'annullamento delle riprese relative alle fatture inesistenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendo ammissibile l'appello dell'Amministrazione anche quando riproponga le argomentazioni già svolte in primo grado, purché siano chiaramente individuabili le ragioni della richiesta di riforma. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, poiché la Commissione regionale aveva fondato la decisione sulla sentenza non definitiva del giudice del lavoro, successivamente riformata con decisione definitiva che aveva escluso l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato. Il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate è stato dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 366-bis c.p.c., non essendo stato formulato il necessario momento di sintesi sulla censura motivazionale. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Art. 53 del D.P.R. n. 546/1992

    il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione"

    Nel processo tributario l'appello è a devoluzione piena: è sufficiente che l'Amministrazione indichi in modo riconoscibile le ragioni per cui chiede la riforma della sentenza, anche mediante la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere... la chiara indicazione del fatto controverso

    Le censure di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione devono contenere una precisa sintesi del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza motivazionale; in mancanza, il motivo è inammissibile.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione

    La censura motivazionale richiede l'individuazione puntuale del fatto decisivo controverso e delle lacune o contraddizioni della motivazione, non essendo sufficienti contestazioni generiche.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria non può fondarsi esclusivamente su una pronuncia non definitiva resa in altro giudizio quando questa venga successivamente riformata con decisione definitiva.
  • Quando la motivazione è costruita per relationem su un'altra decisione, la sopravvenuta riforma di quest'ultima può rendere insufficiente la motivazione e imporre una nuova valutazione autonoma delle prove.
  • Nel giudizio tributario l'appello può essere specifico anche se ripropone le tesi già sostenute in primo grado, purché consenta di comprendere chiaramente la richiesta di riforma.
  • Nel ricorso per cassazione le doglianze sulla motivazione devono essere formulate con estrema precisione, indicando il fatto controverso e spiegando concretamente perché la motivazione sia insufficiente o contraddittoria.
  • L'accoglimento del ricorso per cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva sul merito: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia attenendosi ai principi indicati dalla Corte.

Testo integrale

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