Sentenza n. 3830/2026 - Napoli, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, recante condanna dell'amministrazione al pagamento di somme
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., chiedendo l'attuazione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di € 2.070,16, oltre accessori, nonché delle spese di lite liquidate in € 1.349,00 oltre accessori. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero, nonostante la notificazione del titolo in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza tuttavia allegare o provare l'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il ricorso era stato ritualmente notificato e depositato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, il giudice ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato, assegnando 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori 60 giorni per provvedere dopo la notificazione di apposita istanza della ricorrente. È stata inoltre accolta, nei limiti indicati, la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.: la decorrenza è fissata al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, il termine finale coincide con l'adempimento spontaneo del giudicato, anche tardivo, e il limite massimo è individuato nel 10% dell'importo capitale dovuto. Il compenso eventuale del commissario è stato determinato in € 500,00, a carico del Ministero. L'amministrazione è stata altresì condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
Consente di ottenere davanti al giudice amministrativo l'attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, imponendo alla pubblica amministrazione di conformarsi al decisum.
art. 114 c.p.a.
ulteriore somma di danaro per l’ulteriore violazione del giudicato
Consente, nel giudizio di ottemperanza, di imporre una penalità di mora a fini compulsori, purché la misura non sia manifestamente iniqua e sia determinata secondo criteri prevedibili e proporzionati.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
applicazione delle penalità di mora
La penalità decorre, nel caso esaminato, dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, termina con l'adempimento e non può superare il 10% dell'importo capitale dovuto.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio costituisce presupposto per l'azionabilità dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua l'articolazione ministeriale nell'ambito della quale opera il dirigente nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di pagamento o altro obbligo esecutivo.
- Quando il giudicato è stato ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 e l'amministrazione non dimostra l'adempimento, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale e fissare un termine per provvedere.
- In caso di persistente inerzia, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento alla richiesta dell'interessato e assegnandogli un termine per compiere gli atti necessari all'esecuzione.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione compulsoria e deve essere determinata in modo non manifestamente iniquo, prevedibile e proporzionato; può decorrere dopo il termine assegnato per l'adempimento e può essere soggetta a un tetto massimo rapportato all'importo capitale dovuto.
- La nomina del commissario ad acta non priva automaticamente l'amministrazione del potere di adempiere: fino all'effettivo intervento sostitutivo può configurarsi un esercizio concorrente del potere da parte dell'amministrazione e del commissario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1310/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1311/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1312/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1313/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1314/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1315/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →