Sentenza n. 1804/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1175/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13/03/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto somme a titolo di retribuzione professionale docente per l'anno scolastico 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione scolastica, della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1175/2025, passata in giudicato e notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere euro 1.296,83, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docente per servizi prestati nell'anno scolastico 2019/2020. Ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. L'Amministrazione non aveva adempiuto, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per i pagamenti delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza dell'Amministrazione al giudicato e ordinando il pagamento, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, delle somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, degli accessori di legge, degli oneri di registrazione e delle spese con titolo nel provvedimento giudiziale, nonché degli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo e interessi devono essere ricalcolati secondo il titolo, la legge e gli eventuali pagamenti parziali, verificandone misura e decorrenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro sessanta giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo. L'Amministrazione è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo per obblighi di pagamento di somme di denaro.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Gli interessi dovuti e la loro decorrenza devono essere determinati secondo il titolo giudiziale e i parametri legali; i conteggi del creditore non sono vincolanti per l'amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Disciplinano, rispettivamente, la condanna alle spese nel processo amministrativo e l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato nella liquidazione delle spese processuali.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che riconosca un credito pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione, quando l'amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente.
- Prima dell'attivazione dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni statali per il pagamento di somme di denaro deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non costituisce né ridetermina il diritto di credito riconosciuto dal titolo, ma ne assicura il soddisfacimento; l'importo dovuto deve essere ricavato dal giudicato, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali.
- I conteggi prodotti dal creditore non vincolano l'amministrazione quanto a capitale residuo e interessi: l'amministrazione deve verificare misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo giudiziale e le disposizioni applicabili.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore successiva alla scadenza del termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza per un inadempimento già sussistente alla proposizione del ricorso, l'amministrazione inadempiente deve essere condannata alle spese, anche quando l'attività processuale richiesta sia standardizzata e di limitata complessità.
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