Sentenza n. 990/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 1021/2023, del Tribunale Civile di Tivoli-Sezione Lavoro pubblicata in data 14 giugno 2023, e per la condanna delle suddette amministrazioni al pagamento, in favore della medesima Prof.ssa Colafranceschi, di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del suddetto giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Tivoli, Sezione lavoro, che aveva disposto il reinserimento in graduatoria, la ricostruzione della carriera e il pagamento di somme risarcitorie e spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva del giudice del lavoro, notificata in forma esecutiva, con la quale era stato accertato il suo diritto al reinserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze di seconda fascia relativa alla classe di concorso A044, con attribuzione del punteggio di 55,00, nonché alla ricostruzione economica e giuridica della carriera, considerando anche il periodo da ottobre 2020 a giugno 2021. La sentenza aveva inoltre condannato il Ministero al pagamento di euro 10.325,72, oltre accessori, a titolo risarcitorio per l'illegittima interruzione del contratto, nonché al rimborso delle spese legali. La ricorrente ha lamentato la protratta inerzia dell'amministrazione. Le amministrazioni intimate si sono costituite con un atto di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né giustificare la mancata esecuzione; la documentazione depositata conteneva soltanto relazioni difensive relative alle ragioni dell'esclusione già esaminate nel giudizio presupposto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'amministrazione non aveva dimostrato l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato e non aveva fornito alcuna giustificazione dell'inerzia. Ha quindi ordinato al Ministero e all'istituto scolastico di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere all'esecuzione entro i successivi 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora, circoscrivendola agli interessi legali sulla somma oggetto del giudicato, decorrenti dal primo giorno successivo all'eventuale scadenza infruttuosa del termine assegnato al Ministero. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in euro 1.200, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ordinato l'esecuzione del giudicato, assegnato un termine all'amministrazione, nominato un commissario ad acta e disposto la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 116 c.p.a.
È richiamato dal giudice per circoscrivere la penalità di mora agli interessi legali dovuti sulla somma oggetto della sentenza da eseguire.
D.M. 55/2014
Utilizzato per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, facendo riferimento ai parametri relativi all'esecuzione mobiliare.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostra l'avvenuto adempimento degli obblighi derivanti da un giudicato e non giustifica la propria inerzia, il ricorso deve essere accolto con assegnazione di un termine per l'esecuzione.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, eventualmente con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda all'esecuzione del giudicato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e previa richiesta della parte interessata.
- La penalità di mora può essere riconosciuta in ragione del ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso esaminato, in considerazione del tempo trascorso, è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
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