Cassazione Penale, Ordinanza n. 02616/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondata la doglianza perché mirava a una rivalutazione del merito e perché la motivazione della sentenza di appello era coerente con la logica e con le prove acquisite. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputato a quattro mesi di pena per il reato previsto dall'art. 76, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione a un fatto accertato a Bari il 4 dicembre 2019. Il ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, deduceva asserite carenze motivazionali della sentenza impugnata e chiedeva in sostanza una rivalutazione nel merito del giudizio di responsabilità. Secondo il ricorrente, la decisione di merito non avrebbe correttamente apprezzato le emergenze probatorie. La Suprema Corte ha però rilevato che il compendio probatorio dimostrava che l'imputato, senza giustificato motivo, aveva omesso di ottemperare all'ordine del Presidente del Tribunale di Bari del 10 luglio 2019, con cui gli era stato imposto il versamento di una cauzione di euro 1.000 alla Cassa delle ammende entro trenta giorni dalla notifica. Ha inoltre evidenziato che l'interessato non aveva attivato gli strumenti previsti dall'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011 per chiedere una dilazione o una riduzione del pagamento, limitandosi all'inadempimento e allegando solo successivamente una incapienza patrimoniale ritenuta assolutamente indimostrata.
Norme richiamate
art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
senza alcun giustificato motivo
Integra la violazione l'omessa ottemperanza all'ordine di versamento della cauzione imposto dal Presidente del Tribunale, quando il destinatario non attivi gli strumenti previsti per ottenere dilazione o riduzione e non dimostri un effettivo giustificato motivo dell'inadempimento.
art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011
strumenti, previsti dall'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011, finalizzati a richiedere una dilazione o una riduzione del pagamento della cauzione impostagli
La mancata attivazione dei rimedi procedurali per ottenere dilazione o riduzione del pagamento è valorizzata come indice dell'ingiustificabilità dell'omissione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di vizi motivazionali in una richiesta di riesame del merito della responsabilità, quando la sentenza impugnata abbia già valutato le prove secondo logica e coerenza.
- L'omesso versamento di una cauzione imposta dall'autorità giudiziaria è penalmente rilevante quando il soggetto obbligato non dimostri un giustificato motivo e non abbia previamente utilizzato gli strumenti normativamente previsti per chiedere una dilazione o una riduzione.
- Una generica allegazione di incapienza patrimoniale, se non adeguatamente provata, non è sufficiente a escludere la responsabilità per la violazione dell'obbligo di pagamento.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una censura meramente fattuale priva di specifica critica giuridica alla motivazione di merito.
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