Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7405/2026 - Roma, Sezione 2T

- della Determinazione n. 24300 del 12.12.2022 della Regione Emilia Romagna – Direzione generale cura della persona salute e welfare, ivi compreso l'Allegato – Parte integrante 1, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; - del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 6.7.2022; dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.

Giustizia amministrativa202301574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti ministeriali e regionale di determinazione e ripartizione degli oneri di ripiano (payback) sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, la determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, il decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e ulteriori atti, adottati in attuazione dell'art. 9-ter, comma 9, del d.l. n. 78/2015 e dell'art. 18 del d.l. n. 115/2022. Gli atti riguardavano l'accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi alle annualità 2015-2018 e la conseguente determinazione e ripartizione, a carico delle aziende fornitrici, degli oneri di ripiano. Il testo della sentenza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. La decisione è fondata sulla documentazione attestante il versamento, da parte della società, degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018, nella misura prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, nonché sulla dichiarazione formale della ricorrente, depositata il 9 gennaio 2026, di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Il giudice ha rilevato che l'integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni di riferimento e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse. In applicazione del principio dispositivo, il Collegio ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti per la peculiarità delle sopravvenienze e la definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Base normativa degli atti relativi all'accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici e alla determinazione degli oneri di ripiano.

  • art. 18 d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla l. 21 settembre 2022, n. 142

    Richiamato quale ulteriore fondamento normativo dei provvedimenti ministeriali e regionali impugnati.

  • art. 7, comma 1, d.l. 25 maggio 2025, n. 95, convertito dalla l. 24 luglio 2025, n. 119

    Prevede che l'integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingua l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni di riferimento e precluda ulteriori azioni giurisdizionali connesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • La sopravvenuta estinzione dell'obbligazione oggetto della controversia, determinata dal versamento previsto dalla legge, unitamente alla dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse quando essa sia coerente con le sopravvenienze documentate e non residui un interesse concreto e attuale alla pronuncia.
  • L'integrale versamento della quota legislativamente prevista degli oneri di ripiano per il payback sui dispositivi medici estingue l'obbligazione relativa alle annualità interessate e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse, secondo quanto previsto dalla disciplina sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.