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Sentenza

Sentenza n. 1093/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, n. 770/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202504505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Capo della sentenza del TAR Piemonte n. 770/2025 relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)

Prevale il privato

La controversia

La società aggiudicataria ha impugnato la sentenza del TAR esclusivamente nella parte in cui, dopo aver dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto dalla concorrente contro l'esclusione e l'aggiudicazione dell'appalto, aveva posto a carico della ricorrente originaria le spese del giudizio in favore della controinteressata, liquidandole in 750 euro per ciascuno dei due difensori, oltre accessori, per complessivi 1.500 euro. L'appellante ha dedotto la sproporzione dell'importo rispetto al valore della controversia, indicato in 864.000 euro, alla soccombenza virtuale totale della ricorrente originaria, alla documentazione esaminata, alla complessità delle questioni e al rito accelerato applicabile. Ha chiesto, in via principale, l'applicazione dei valori medi dei parametri forensi e, in subordine, dei valori minimi, assumendo come base il valore dell'appalto. Ha inoltre lamentato la violazione dei criteri desumibili dal d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'appello, ritenendo erronea la liquidazione operata dal TAR. Pur riconoscendo al giudice ampi poteri discrezionali nella regolazione delle spese, ha affermato che, quando il giudice pone le spese a carico della parte soccombente, deve orientare la liquidazione ai parametri del d.m. n. 55/2014, considerando il valore, la natura, la difficoltà della controversia, il numero e la complessità delle questioni e le altre circostanze previste dal decreto. La liquidazione di 750 euro per ciascun difensore è stata ritenuta manifestamente inferiore a quella desumibile dai parametri e non sorretta da specifiche ragioni di compensazione parziale. Il valore della controversia è stato individuato considerando l'interesse sostanziale tutelato attraverso la decisione e, per le controversie in materia di contratti pubblici, l'utile o profitto atteso, con riferimento all'importo dell'aggiudicazione pari a 736.105 euro. Il Collegio ha tuttavia applicato i valori minimi, dimezzando i valori tabellari, in ragione della limitata complessità delle questioni effettivamente oggetto del ricorso, nonché un incremento del 10% per il valore superiore a 520.000 euro. Non sono state liquidate somme per la fase cautelare, espressamente rinunciata, per la fase introduttiva, riferibile alla ricorrente originaria, né per la fase decisoria, in ragione della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata prima dell'udienza. Poiché la liquidazione a carico del soccombente può computare i compensi per un solo avvocato, l'importo complessivo è stato determinato in 4.132,15 euro, oltre accessori, con attribuzione ai difensori antistatari. Le spese del giudizio di appello sono state dichiarate irripetibili, considerata la mancata costituzione dell'appellata e il fatto che la necessità dell'appello era dipesa dalla liquidazione effettuata dal TAR.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Il principio della soccombenza impone di porre le spese a carico della parte soccombente, anche virtualmente, salvo diversa regolazione adeguatamente giustificata.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    La liquidazione del compenso professionale non può ridursi a somme meramente simboliche e non consone al decoro della professione.

  • art. 2, comma 1, d.m. n. 55/2014

    Il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera.

    Il compenso deve essere proporzionato all'importanza dell'attività professionale svolta.

  • art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022

    ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate

    I valori medi tabellari costituiscono il riferimento della liquidazione e possono essere aumentati o diminuiti, nel rispetto dei limiti percentuali previsti.

  • art. 5, comma 3, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022

    nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l’interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all’utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso. L’utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell’appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara.

    Nella liquidazione delle spese a carico del soccombente, il valore della causa va rapportato all'interesse sostanziale tutelato; nelle controversie sui contratti pubblici rilevano l'utile effettivo o i profitti attesi dell'aggiudicatario o dell'escluso.

  • art. 6, comma 1, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022

    per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00

    Per le controversie di valore compreso tra 520.000 e 1.000.000 euro è previsto un incremento dei parametri, applicabile secondo la misura ritenuta adeguata dal giudice.

  • art. 8, comma 1, d.m. n. 55/2014

    quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l’opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato

    Nei rapporti con la parte soccombente, la liquidazione comprende i compensi riferibili a un solo difensore, anche se la parte vittoriosa è assistita da più avvocati.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo conserva un ampio potere discrezionale nella regolazione delle spese di lite, ma, quando pone le spese a carico della parte soccombente, deve orientare la liquidazione ai parametri del d.m. n. 55/2014 e non può adottare importi manifestamente sproporzionati o meramente simbolici senza esplicitare le ragioni della scelta.
  • I parametri del d.m. n. 55/2014 costituiscono criteri di orientamento della liquidazione giudiziale: il giudice può discostarsi dai valori medi entro i limiti previsti, ma uno scostamento apprezzabile richiede l'indicazione dei criteri e delle circostanze concrete che lo giustificano.
  • Nelle controversie in materia di contratti pubblici, ai fini della liquidazione delle spese a carico del soccombente, il valore della causa va determinato in relazione all'interesse sostanziale tutelato dalla decisione e, per il soggetto aggiudicatario o escluso, all'utile effettivo o ai profitti attesi, secondo il criterio previsto dal d.m. n. 55/2014.
  • La liquidazione delle spese deve rispettare il principio di proporzione tra attività professionale resa e compenso, considerando natura, valore e difficoltà della controversia, numero e complessità delle questioni, attività effettivamente svolte e risultati conseguiti.
  • Quando la difesa della parte vittoriosa è affidata a più avvocati, nella liquidazione delle spese a carico della parte soccombente sono computabili i compensi per un solo avvocato, ferma la diversa disciplina del rapporto interno tra cliente e difensori.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaSpese di lite
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblica

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