Cassazione Civile, Ordinanza n. 03490/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attore)
La controversia
La controversia nasce da un’azione risarcitoria promossa davanti al giudice di pace per una pubblicazione ritenuta diffamatoria su un quotidiano. Nel corso del primo grado fu autorizzata la chiamata in causa di un terzo, indicato nell’atto come soggetto legato alla società editrice; il chiamato rimase contumace. Il giudice di pace condannò in solido il direttore responsabile della testata e il terzo chiamato. In appello, il tribunale riformò integralmente la decisione: per il primo convenuto ritenne che fosse stato citato nella qualità di direttore responsabile ex art. 57 c.p., ma che non rivestisse tale carica al momento dei fatti; per il secondo ritenne che fosse stato chiamato e condannato come legale rappresentante della società editrice, pur non avendo mai avuto tale qualità, e dichiarò la chiamata in causa insanabilmente viziata. Il ricorrente per cassazione dedusse la nullità della sentenza per violazione dell’art. 164 c.p.c., sostenendo che l’atto di chiamata era sì nullo o ambiguo, ma la nullità era stata sanata dalla mancata contestazione e dall’appello proposto dal chiamato; in ogni caso il tribunale non avrebbe potuto limitarsi a dichiarare la nullità senza verificare il raggiungimento dello scopo dell’atto né la mancata rinnovazione della citazione, e avrebbe dovuto decidere nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale fosse incorso in error in procedendo per aver dichiarato la nullità dell’atto di chiamata in causa sulla base di una lettura meramente formale e parziale dell’atto, senza esaminarlo nel suo complesso per individuarne la causa petendi e senza verificare se l’eventuale vizio fosse stato sanato o se dovesse disporsi la rinnovazione ai sensi dell’art. 164 c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla posizione degli eredi del soggetto chiamato in causa e la causa è stata rinviata al Tribunale di Brindisi, in diversa composizione, affinché qualifichi correttamente la domanda e, a seconda dell’esito di tale qualificazione, decida sulla regolarità della citazione oppure sul merito dell’appello; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 164 c.p.c.
La nullità della citazione o dell’atto di chiamata in causa non può essere dichiarata in modo meramente formale: occorre verificare se l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo e, ove necessario, disporne la rinnovazione o comunque considerare la possibile sanatoria.
art. 291 c.p.c.
In caso di vizio della vocatio in ius o della citazione, il giudice del rinvio potrà adottare i provvedimenti di rinnovazione dell’atto ove ritenga che la domanda fosse effettivamente rivolta contro il soggetto impropriamente evocato.
art. 353 c.p.c.
Se il convenuto non fosse stato correttamente citato, il giudice del rinvio dovrà valutare l’adozione dei rimedi processuali conseguenti previsti dalla norma.
art. 57 c.p.
La qualità di direttore responsabile del giornale è rilevante ai fini della responsabilità per il contenuto diffamatorio della pubblicazione e va distinta dalla qualità di legale rappresentante della società editrice.
art. 385, comma 6, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate nel provvedimento di cassazione con rinvio.
Massime di principio
- L’atto processuale va interpretato nel suo complesso, secondo il contenuto sostanziale della domanda e non sulla base di singole espressioni formali o ambigue isolate dal contesto.
- Quando il giudice rileva un vizio dell’atto di citazione o di chiamata in causa, deve verificare se il destinatario sia stato comunque identificato e se il vizio sia stato sanato o debba essere ordinata la rinnovazione; non può arrestarsi a una declaratoria apodittica di nullità.
- Se la domanda è formulata in modo ambiguo rispetto all’identità del convenuto o alla qualità in cui esso è evocato, il giudice deve prima qualificare la pretesa in base alla causa petendi e solo poi valutare la regolarità della vocatio in ius.
- La distinzione tra persona fisica, organo della testata e rappresentante della società editrice incide sulla corretta individuazione del soggetto passivo della pretesa risarcitoria e non può essere risolta con argomenti puramente nominalistici.
- In presenza di un possibile vizio dell’atto introduttivo, il giudice di appello non può limitarsi a riformare la sentenza per difetto di corretta evocazione in giudizio se non ha previamente verificato l’eventuale sanatoria del vizio o la necessità di disporre i rimedi processuali previsti dalla legge.
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