Cassazione Civile, Ordinanza n. 19531/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso principale e incidentale, poiché ha rilevato che il contribuente era deceduto il 5.5.2022 e che, trattandosi di sanzioni amministrative tributarie, le stesse si estinguevano e non si trasmettevano agli eredi. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese di lite tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva irrogato sanzioni per la detenzione di capitali all'estero e per l'omessa compilazione del quadro RW nelle dichiarazioni relative agli anni 2005 e 2006. Il contribuente aveva impugnato gli atti davanti ai giudici tributari, sostenendo tra l'altro la decadenza dell'Ufficio e la non debenza della dichiarazione per la propria residenza a Campione d'Italia. La CTR aveva ritenuto operante il raddoppio dei termini di accertamento, ma aveva comunque escluso la sanzionabilità sul rilievo che, negli anni considerati, i residenti nel Comune di Campione d'Italia non erano tenuti a dichiarare i capitali detenuti in Svizzera. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 5-quater, comma 6, del d.l. n. 167 del 1990, sostenendo che per l'anno 2005 il contribuente non lavorava più in Svizzera ed era in pensione, sicché era tenuto alla dichiarazione. Il contribuente proponeva ricorso incidentale contro la statuizione sul raddoppio dei termini, denunciando la violazione dell'art. 12, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 2009, dell'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, dell'art. 25 Cost. e dell'art. 25 CEDU.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Viene indicato come parametro formale per i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 5-quater, comma 6, d.l. n. 167 del 1990
È la disposizione invocata dall'Agenzia per sostenere l'obbligo dichiarativo del contribuente nell'anno 2005.
art. 12, comma 2-ter, d.l. n. 78 del 2009
È richiamato dal contribuente per contestare l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento.
art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997
È richiamato dal contribuente contro la statuizione sul raddoppio dei termini e sul regime sanzionatorio.
art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997
È richiamato dal contribuente a sostegno dell'inapplicabilità del raddoppio dei termini nella specie.
art. 25, comma secondo, Cost.
È invocato dal contribuente nel motivo incidentale per contestare la disciplina applicata dal giudice d'appello.
art. 25 CEDU
È invocato dal contribuente nel motivo incidentale contro la medesima statuizione sul raddoppio dei termini.
Massime di principio
- Le sanzioni tributarie amministrative non si trasmettono agli eredi e, se il destinatario della pretesa sanzionatoria muore, il giudizio deve essere definito dichiarando la cessazione della materia del contendere quando viene meno l'oggetto sostanziale della lite.
- Quando la controversia ha ad oggetto esclusivamente sanzioni ormai estinte per effetto del decesso del trasgressore, non residua interesse alla decisione dei motivi di ricorso principale o incidentale, che restano assorbiti.
- La morte del contribuente determina l'impossibilità di proseguire utilmente il giudizio sulle sanzioni personali, con conseguente definizione del processo senza esame del merito delle questioni di diritto prospettate dalle parti.
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