Sentenza del 05/07/2018 n. 2781 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
TARSU - Cartella di pagamento - Organo competente a deliberare sulle aliquote dei tributi locali è la Giunta Comunale, se la deliberazione del Consiglio Comunale attribuisce tali poteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa deliberazione della Giunta Comunale concernente le aliquote TARSU è ritenuta legittima qualora il regolamento comunale vigente le attribuisca la relativa competenza funzionale. Ne consegue che la cartella di pagamento non può essere contestata soltanto sostenendo l'incompetenza della Giunta, se tale potere deriva dal regolamento comunale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento relativa alla TARSU e, in particolare, la competenza dell'organo comunale autorizzato a determinare le aliquote dei tributi locali. Il principio richiamato è che tale competenza spetta alla Giunta Comunale quando il regolamento comunale vigente attribuisce espressamente alla Giunta il potere di fissare le aliquote, anche se in via generale la materia può essere ricondotta alle competenze del Consiglio Comunale.
Norme richiamate
Regolamento comunale vigente
La norma regolamentare può attribuire alla Giunta Comunale la competenza funzionale a fissare le aliquote dei tributi locali; in tal caso la deliberazione della Giunta è considerata adottata dall'organo competente.
Disciplina della TARSU e dei tributi locali
La determinazione delle aliquote deve provenire dall'organo individuato dalla normativa applicabile e dal regolamento comunale. La validità della cartella dipende anche dalla legittimità dell'atto presupposto che ha fissato l'aliquota.
Massime di principio
- Per verificare la legittimità di un'aliquota comunale occorre esaminare non solo la legge, ma anche il regolamento comunale vigente al momento della deliberazione.
- Una deliberazione della Giunta non è necessariamente illegittima per il solo fatto che riguarda le aliquote tributarie: può essere valida se il regolamento comunale le attribuisce espressamente tale competenza.
- La contestazione di una cartella basata esclusivamente sull'incompetenza dell'organo deliberante è destinata a fallire quando risulta, dal regolamento comunale, la delega o attribuzione funzionale alla Giunta.
- È necessario distinguere tra la competenza generale prevista dalla legge e l'attribuzione concreta delle funzioni contenuta nello statuto o nel regolamento dell'ente locale.
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