Sentenza n. 13826/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’annullamento - del decreto del Direttore Generale del Personale, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, del Ministero della Giustizia, del -OMISSIS-, dott. -OMISSIS-, successivamente notificato e conosciuto, con il quale si comunicava l’esclusione dal concorso pubblico a -OMISSIS-posti di -OMISSIS- della carriera dei funzionari del -OMISSIS- indetto con P.D.G. -OMISSIS-, “per mancanza del requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), del bando di concorso”; - del verbale dell’-OMISSIS-, redatto dalla Commissione di cui all’articolo 106, comma 3, d.l.vo 443 del 30/10/1992, del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, del Ministero della Giustizia, a firma del Presidente della Commissione, Magg. Gen. Med. Ris. (E.I.), -OMISSIS- e del Segretario, Comm. dr. -OMISSIS-, contenente il giudizio di non idoneità con la seguente diagnosi: “-OMISSIS- con percentuale di -OMISSIS- (-OMISSIS-) ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. b), del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – -OMISSIS- speciale – n-OMISSIS-”; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del Ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto - dell’odierno ricorrente ad essere ritenuto idoneo in quanto in possesso di tutti i requisiti psico-fisici previsti dal bando del concorso pubblico a -OMISSIS-posti di -OMISSIS- della carriera dei funzionari del -OMISSIS- indetto con P.D.G. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per carenza di un requisito psico-fisico, sulla base del giudizio di non idoneità espresso dalla commissione medica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Direttore generale del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con cui era stato escluso da un concorso pubblico per la carriera dei funzionari dell'Amministrazione penitenziaria per mancanza del requisito previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), del bando. Ha inoltre impugnato il verbale della commissione medica recante il giudizio di non idoneità psico-fisica, fondato su una diagnosi e su una percentuale di invalidità indicate nel provvedimento, chiedendo l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto a essere ritenuto idoneo. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse depositata dal ricorrente il 17 marzo 2026 e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il Collegio ha affermato che il processo amministrativo è informato al principio dispositivo e alla piena disponibilità dell'interesse a ricorrere e dell'azione: fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse, obbligando il giudice a prenderne atto. Il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, non trattandosi di una giurisdizione oggettiva. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della decisione, senza una specifica interpretazione ulteriore nel testo.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorrente dispone dell'interesse a ricorrere e dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
- Il giudice amministrativo non può proseguire d'ufficio il processo né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'attualità dell'interesse ad agire, poiché il processo amministrativo non costituisce una giurisdizione oggettiva.
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