Cassazione Civile, Ordinanza n. 14517/2024 del 23/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità 2013 e 2014, emessi da un Comune nei confronti della proprietaria di un fabbricato che nei gradi di merito aveva ottenuto l’annullamento degli avvisi per il riconoscimento della ruralità dell’immobile. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo che la mancata annotazione catastale della ruralità costituisse un mero adempimento formale e che, in nome della sostanza e della buona fede della contribuente, l’agevolazione dovesse comunque spettare. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011, dell’art. 13, comma 14-bis, d.l. n. 201/2011 e del D.M. 26 luglio 2012. Secondo il ricorrente, la CTR aveva errato nel riconoscere l’esenzione IMU pur in assenza di classamento catastale coerente con la ruralità e di annotazione catastale, nonostante l’immobile risultasse accatastato in categoria C/2 e la domanda di variazione catastale fosse stata presentata solo nel 2019. La contribuente è rimasta intimata in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Comune. Ha affermato che, ai fini dell’esenzione IMU per i fabbricati rurali, rileva la classificazione catastale dell’immobile e, per gli immobili non censiti direttamente in categoria rurale, è necessario il procedimento di variazione catastale e/o annotazione previsto dalla normativa richiamata. Poiché dagli atti risultava che la domanda di variazione catastale era stata presentata solo nel 2019, essa non poteva produrre effetti retroattivi per le annualità 2013 e 2014. La sentenza di appello è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per il consolidarsi successivo dell’orientamento giurisprudenziale, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per censurare in cassazione la violazione di legge da parte del giudice di appello.
art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011 conv. in L. n. 106/2011
ha introdotto la facoltà di presentare domanda di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità, con effetto retroattivo entro il quinquennio previsto.
art. 13, comma 14-bis, d.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011
ha chiarito che le domande di variazione catastale producono gli effetti del riconoscimento della ruralità, restando fermo il classamento originario degli immobili abitativi.
D.M. 26 luglio 2012, art. 1
prevede il classamento ordinario dei fabbricati rurali e, per quelli non censibili in D/10, l’apposizione di specifica annotazione ai fini del riconoscimento della ruralità.
art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 102/2013 conv. in L. n. 124/2013
precisa che la domanda di variazione catastale e l’inserimento dell’annotazione producono gli effetti del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente alla domanda.
art. 9 d.l. n. 557/1993 conv. in L. n. 133/1994
individua i requisiti sostanziali di ruralità dei fabbricati.
art. 23, comma 1-bis, d.l. n. 207/2008 conv. in L. n. 14/2009
richiamato quale base normativa dell’esclusione dei fabbricati rurali dall’imposizione IMU/ICI secondo il sistema catastale.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, comma 1, lett. a)
richiamato per definire l’ambito oggettivo dell’imposizione e il rilievo del classamento catastale.
art. 384 c.p.c., comma 1
ha consentito la decisione nel merito da parte della Cassazione, senza rinvio, perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.
art. 1, comma 2, L. n. 212/2000
richiamato nel testo normativo trascritto a supporto dell’interpretazione autentica sul regime delle domande di variazione catastale.
Massime di principio
- Ai fini dell’esenzione IMU per i fabbricati rurali, la ruralità non può essere affermata in base alla sola destinazione concreta del bene, ma richiede il corretto inquadramento catastale secondo le procedure previste dalla legge.
- Se l’immobile è censito in una categoria catastale diversa da quella rurale, spetta al contribuente che invochi l’agevolazione impugnare il classamento o comunque attivare tempestivamente la procedura di variazione catastale prevista dalla normativa speciale.
- La domanda di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità produce effetti retroattivi solo entro il quinquennio normativamente previsto e non può essere utilizzata per annualità anteriori oltre tale limite.
- La specifica annotazione catastale della ruralità non è un adempimento meramente formale, ma costituisce elemento necessario del procedimento che consente di ottenere il trattamento fiscale agevolato.
- Il giudice di merito non può riconoscere l’esenzione valorizzando in via equitativa la buona fede del contribuente o il criterio sostanzialistico, se mancano i presupposti normativi e catastali richiesti per il beneficio.
- Quando la controversia dipende esclusivamente dall’applicazione della disciplina e dagli atti già acquisiti, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. senza rinvio.
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