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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22543/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in riforma del proscioglimento di primo grado su appello della sola parte civile, aveva dichiarato la responsabilità civile di Gialanella per il reato di diffamazione e di Monti quale direttore responsabile del quotidiano "La Gazzetta dello Sport" per la pubblicazione di un articolo che avrebbe offeso la reputazione del dott. Michele Ferrari. I motivi di cassazione denunciavano: violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza; travisamento delle dichiarazioni della persona offesa; errata valutazione della rilevanza e offensività della presunta inesattezza (la presenza del Ferrari al ritiro dell'Astana) ritenuta marginale; mancato riconoscimento della scriminante del diritto di cronaca (art. 51 c.p. e art. 21 Cost.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, agli effetti civili, e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente. Il Collegio ha ritenuto che la Corte d'appello abbia riformato il proscioglimento di primo grado sulla base di una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive (in particolare la deposizione della persona offesa) senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, violando il principio di ragionevole dubbio e le garanzie dell'art. 6 CEDU; per tali ragioni la motivazione è viziata e impone l'annullamento con rinvio. Gli altri motivi sono assorbiti; la liquidazione delle spese sostenute in Cassazione è rimessa al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Norma di reato (diffamazione) contestata in relazione all'articolo pubblicato; la decisione di legittimità, però, si concentra su vizi procedurali relativi alla valutazione delle prove dichiarative e non sul merito dell'accertamento di tale reato.

  • art. 13 legge n. 47 del 1948

    Norma sulla stampa richiamata quale quadro normativo per la responsabilità editoriale; la pronuncia ha rimesso la questione al giudice civile, senza approfondire definitivamente la rilevanza di questa norma sul punto impugnato.

  • art. 57 cod. pen.

    Richiama la responsabilità del direttore responsabile del periodico per i reati commessi tramite la pubblicazione; la Corte d'appello l'aveva invocata per ritenere responsabile Monti, ma la Cassazione ha annullato la statuizione per vizi procedurali.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella doglianza sulla correlazione tra fatto contestato in primo grado e fatto ritenuto in appello; il ricorso denunciava violazione del principio di correlazione, ma la Corte di Cassazione si è soffermata soprattutto sull'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa.

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Norma che obbliga il giudice d'appello a disporre la rinnovazione dell'istruttoria quando l'appello del pubblico ministero riguarda la valutazione della prova dichiarativa. La Corte ha esteso il principio: quando l'appello (anche della parte civile che ottenga la riforma) si fonda su diversa valutazione di prove dichiarative decisive, il giudice d'appello deve rinnovare l'istruttoria; la mancanza di tale rinnovazione vizia la decisione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che elenca i motivi di annullamento per vizio di motivazione; la Cassazione ha ritenuto integrato il vizio ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), per la mancanza della rinnovazione istruttoria e la carenza della motivazione "rafforzata" richiesta per riformare un proscioglimento.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Previsto il canone della condanna "al di là di ogni ragionevole dubbio"; la Corte ha ricordato che la riforma in pejus di una decisione assolutoria richiede rispetto rafforzato di tale canone, compresa rinnovazione quando rilevante.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale disciplina procedurale per il rinvio al giudice civile competente per valore dopo l'annullamento con rinvio delle statuizioni civili.

  • art. 51 cod. pen.

    Invocata dalla difesa come scriminante (diritto di cronaca); la Cassazione non ha deciso nel merito tale questione, dichiarando i motivi assorbiti in ragione dell'annullamento per vizi procedurali.

  • art. 21 Cost.

    Richiamato dalla difesa in relazione al diritto di cronaca; la pronuncia non si è pronunciata definitivamente sul contrasto tra diritto di cronaca e responsabilità civile/penale in assenza della necessaria istruttoria rinnovata.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6, par. 3, lett. d)

    Richiamato per il principio del diritto dell'imputato ad esaminare i testimoni a carico e ottenere la loro convocazione ed esame; la Corte ha ritenuto che la mancata rinnovazione delle prove dichiarative decisive possa integrare violazione di tale garanzia.

Massime di principio

  • Se in appello si riforma un proscioglimento basato su prove dichiarative decisive, il giudice d'appello è obbligato a rinnovare l'istruttoria dibattimentale (anche d'ufficio) prima di affermare la responsabilità; la mancata rinnovazione vizia la decisione.
  • La riforma in pejus di una sentenza assolutoria richiede una motivazione "rafforzata": il giudice d'appello deve esplicitare le linee portanti della diversa valutazione e confutare gli argomenti rilevanti della decisione di primo grado.
  • Le garanzie dell'art. 6 CEDU (diritto di esaminare i testimoni) si applicano anche quando il gravame è proposto dalla sola parte civile e incide sulla posizione dell'imputato; pertanto l'utilizzo di prove dichiarative non rinnovate può costituire violazione di diritto fondamentale.
  • Nel processo penale che produce effetti civili, se emergono profili procedurali che inficiano la valutazione probatoria, la soluzione corretta è l'annullamento con rinvio per nuovo esame delle statuizioni civili al giudice civile competente.
  • Il diritto di cronaca può costituire scriminante, ma la sua valutazione richiede un accertamento pieno sulle circostanze riportate e sulle eventuali inesattezze: non è sufficiente affermare la notorietà di vicende pregresse se la specifica notizia pubblicata presenta elementi falsi o suggestivi che ledono la reputazione.

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