Ordinanza n. 76/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. P-AP/L/Q/2025/100437 emesso in data 16.12.2025 dalla Prefettura di Ascoli Piceno - Sportello Unico per l'Immigrazione, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente e del provvedimento della Prefettura di Ascoli Piceno – Sportello Unico per l’Immigrazione prot. n. Fasc. 666/2026 del 04.02.2026, con cui è stata rigettata l’istanza di riesame in autotutela presentata dal ricorrente e di ogni altro atto presupposto, connesso, preordinato e consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro richiamato nei provvedimenti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e rigetto dell'istanza di riesame in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottata dalla Prefettura di Ascoli Piceno e il successivo rigetto dell'istanza di riesame in autotutela, chiedendo anche la sospensione cautelare degli effetti degli atti. Sono stati impugnati, ove occorrente, anche gli atti presupposti e il parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro richiamato nei provvedimenti. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso; emerge soltanto il riferimento alle ragioni ostative esposte dall'Amministrazione e alla prospettata esistenza di una situazione lavorativa alternativa.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione. In particolare, a fronte delle ragioni ostative indicate nel provvedimento impugnato, non sono emersi elementi idonei a far prevedere il buon esito dell'istanza del ricorrente o di un eventuale riesame. Il Collegio ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva provato la certezza di una situazione lavorativa alternativa, non essendo sufficiente la mera presenza di un'offerta di lavoro. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata negata per l'insussistenza dei presupposti necessari alla sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, alla luce delle ragioni ostative risultanti dal provvedimento e dell'assenza di elementi favorevoli idonei a sostenere il buon esito dell'istanza.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere negata quando le ragioni ostative espresse dall'Amministrazione non risultino adeguatamente contraddette da elementi idonei a rendere favorevole la prognosi sul buon esito della domanda sostanziale.
- Ai fini della tutela cautelare, la mera esistenza di un'offerta di lavoro non dimostra la certezza di una situazione lavorativa alternativa e non è, da sola, sufficiente a fondare una prognosi favorevole o l'esigenza di sospendere la revoca di un nulla osta al lavoro subordinato.
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