Cassazione Penale, Sentenza n. 27698/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Perugia del 18/01/2022. L'imputato contestava il riconoscimento del concorso per omissione nei reati tributari (capo d) emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e capo e) omessa indicazione in dichiarazione di elementi attivi per l'anno 2018), deducendo: assenza del dolo in quanto, in qualità di commercialista, si limitava a registrare fatture e non era tenuto a ulteriori verifiche; disponibilità della documentazione contabile; tempestiva rettifica con nota di storno una volta accertato l'errore; vizio di motivazione sull'accertamento dei fatti e sul nesso tra sequestro e reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione, confermando la ricostruzione del Tribunale del riesame che aveva attribuito un ruolo attivo al ricorrente sulla base della documentazione sequestrata (faldoni, corrispondenza, messaggistica), delle dichiarazioni del coindagato e del fatto che il ricorrente aveva iscritto la Euromotori nel VIES pur trattandosi di una cartiera. La Corte ha inoltre respinto l'eccezione sul nesso tra sequestro e reati, richiamando il principio per cui il sequestro per il profitto o prezzo del reato, in funzione della confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, è per equivalente e non richiede un rapporto di pertinenzialità con la specifica res. Al rigetto del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8
Riferito alla fattispecie di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La Corte ne ha fatto riferimento come norma sostanziale lesiva nell'ambito delle violazioni tributarie contestate.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 4
Richiamato con riferimento alle violazioni tributarie complessive contestate. Nel caso, l'omessa indicazione di elementi attivi in dichiarazione è stata qualificata come violazione riconducibile alla normativa tributaria prevista dal d.lgs. 74/2000.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis
Norma sulla confisca obbligatoria per sprofitto o prezzo del reato. La Corte ha richiamato il principio che il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 12-bis prescinde dal nesso di pertinenzialità con la cosa sequestrata.
cod. proc. pen., art. 616
Norma procedurale invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in sede di Cassazione.
Cass. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017
Precedente richiamato in tema di limiti di censura sulle misure cautelari reali: la violazione di legge è l'unico vizio deducibile in alcuni casi avverso misure cautelari reali. La Corte ha ritenuto che nel caso non ricorressero i presupposti di tale violazione.
Cass. Sez. 2, n. 21228 del 29/04/2014 (Riva Fire)
Precedente richiamato sul principio per cui il sequestro per equivalente, in vista della confisca obbligatoria, non richiede il nesso di pertinenzialità tra la cosa e il reato.
Massime di principio
- La semplice qualità di "commercialista" e il fatto di aver registrato fatture non esime automaticamente dalla responsabilità penale se la documentazione e le comunicazioni evidenziano un ruolo attivo o consapevole nell'articolazione del sistema fraudolento.
- Le prove materiali (documenti sequestrati, corrispondenza, messaggistica, dichiarazioni di coindagati) possono consentire di ricostruire il ruolo di un soggetto e superare la difesa basata su assenza di dolo o limitata attività contabile.
- Il tempestivo ravvedimento o l'emissione di note di storno non annulla automaticamente la responsabilità penale; può essere valutato come elemento, ma non è decisivo se sussistono indizi di partecipazione consapevole al meccanismo evasivo.
- Il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 si configura per equivalente e non richiede un collegamento di pertinenzialità tra i beni sequestrati e l'oggetto materiale del reato.
- In sede di impugnazione delle misure cautelari reali il sindacato è limitato: la violazione di legge è il profilo tipico di censura, e il giudice valuta anche l'insieme degli elementi indiziari raccolti per verificare il fumus commissi delicti.
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