Cassazione Penale, Ordinanza n. 26298/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria. La condanna pronunciata in appello è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato a due anni, due mesi di reclusione ed euro 4.000 di multa per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato, con richiesta sostanziale di nuova valutazione del compendio probatorio; (2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza d'appello, ma riproponevano critiche già formulate in appello e, per il primo motivo, miravano a una rivalutazione del materiale probatorio estranea al giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di stupefacenti di lieve entità.
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentiti motivi che si risolvano nella mera riproposizione delle censure già sottoposte al giudice di merito, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle risultanze probatorie, salvo che si indichino specifici travisamenti della prova rilevanti ai fini della decisione.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito dia conto, con motivazione non illogica e sufficiente, degli elementi valorizzati in senso negativo, come precedenti penali, comportamento dell'imputato e complessiva personalità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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