Cassazione Civile, Ordinanza n. 02549/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando fondato il ricorso introduttivo della contribuente. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese. L'eccezione di giudicato esterno sollevata dal Comune è stata esclusa, perché non operante su una questione solo giuridica.
Esito
Favorevole al ricorrente (società di gestione)
La controversia
Una società di gestione del risparmio impugnava un avviso di accertamento ICI relativo a un immobile conferito a un fondo immobiliare e concesso in locazione all'Agenzia del demanio, poi assegnato al soggetto pubblico che già lo utilizzava. Il Comune sosteneva che l'esenzione invocata non spettasse perché l'immobile non era utilizzato per finalità istituzionali ma era stato messo a reddito. In Cassazione la contribuente deduceva, con tre motivi, la violazione del d.l. n. 351 del 2001 e del d.lgs. n. 504 del 1992, sostenendo che l'esenzione ICI dovesse applicarsi agli immobili inseriti nell'operazione di cartolarizzazione/fondo immobiliare e che la CTR avesse anche omesso di considerare la locazione del bene. Il Comune eccepiva inoltre il giudicato esterno per annualità precedenti. La Corte ha esaminato preliminarmente tale eccezione, escludendone l'effetto preclusivo perché la questione era giuridica e non fattuale, e ha poi ritenuto fondato il ricorso, chiarendo che, nelle operazioni disciplinate dal d.l. n. 351 del 2001, soggetti passivi ICI non sono automaticamente la società veicolo o il fondo, ma i gestori/utilizzatori individuati dalla normativa speciale; nel caso concreto, la disciplina dei decreti ministeriali del 2004 mostrava che l'immobile era assegnato al soggetto che lo aveva in uso, sicché la CTR aveva erroneamente negato la corretta applicazione della disciplina speciale.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
il giudicato esterno non è stato ritenuto operante perché la controversia riguardava una questione puramente giuridica e non fattuale
art. 101, comma 2, Cost.
richiamato per escludere che il vincolo di giudicato potesse operare su questioni di tale natura
art. 2, d.l. n. 351/2001
introduce una disciplina speciale ai fini ICI; i soggetti passivi sono i gestori individuati dalla normativa speciale, non automaticamente la società veicolo o il fondo
art. 3, d.l. n. 351/2001
individua i gestori rilevanti ai fini della soggettività passiva ICI
art. 4, d.l. n. 351/2001
la disciplina degli articoli 1-3 si applica, per quanto compatibile, anche ai trasferimenti ai fondi comuni di investimento
art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'esenzione ICI per immobili destinati a finalità istituzionali/pubbliche
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
dedotto come vizio di violazione di legge nei primi due motivi
art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
dedotto come omesso esame della circostanza della locazione del bene
art. 14 delle preleggi
richiamato nel primo motivo per censurare l'interpretazione della disciplina speciale
Massime di principio
- Nelle operazioni di cartolarizzazione o di conferimento a fondi immobiliari disciplinate dal d.l. n. 351 del 2001, la soggettività passiva ICI non si individua in base alla sola titolarità formale del bene, ma va ricercata nel soggetto cui è affidata la gestione/utilizzazione dell'immobile secondo la disciplina speciale.
- La locuzione normativa che attribuisce il tributo ai "gestori individuati" non può essere riferita automaticamente alla società veicolo o al fondo, se tali soggetti non gestiscono concretamente i singoli cespiti ma li rappresentano o amministrano solo in via formale.
- L'espressione "nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento" valorizza la continuità dell'utilizzazione pubblica o istituzionale del bene e richiede di verificare chi ne abbia mantenuto la disponibilità e per quale impiego dopo il trasferimento.
- Il giudicato esterno non preclude la decisione su una questione puramente giuridica, quando non dipenda dall'accertamento di fatti diversi relativi alle diverse annualità.
- Se il quadro normativo speciale e gli atti attuativi dimostrano che l'immobile continua a essere assegnato al soggetto che già lo utilizzava, il giudice di merito deve applicare la disciplina speciale sulla soggettività passiva ICI senza confondere il piano della proprietà formale con quello della gestione effettiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02497/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02501/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02502/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02503/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02506/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02508/2023 del 27/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →