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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27792/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata restava ferma quanto all'assoluzione dal reato di bancarotta impropria per operazioni dolose e alla rideterminazione della pena per gli altri illeciti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio, aveva assolto l'imputato dal reato di bancarotta impropria per operazioni dolose e, per gli altri illeciti residui, aveva rideterminato la pena in anni uno e mesi otto di reclusione. Con il ricorso per cassazione l'imputato censurava la motivazione sulla dosimetria della pena, lamentando: 1) manifesta illogicità e contraddittorietà per la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. e per la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione; 2) l'indebita valorizzazione, ai fini del trattamento sanzionatorio, di circostanze non provate, come la distruzione e l'occultamento delle scritture contabili, nonché di elementi ritenuti irrilevanti, come una condanna risalente a tredici anni prima. La Corte ha rilevato che la doglianza sull'art. 62 n. 4 c.p. era inammissibile perché non dedotta in appello; quanto alle ulteriori censure, ha osservato che esse erano di merito e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva posto a base della pena la particolare spregiudicatezza dell'imputato e i precedenti penali già scontati con benefici penitenziari non pienamente valorizzati dall'interessato.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata proposta con motivo di appello.

  • art. 62-bis c.p.

    La concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede specifici elementi positivi ed è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione la doglianza relativa a una circostanza attenuante non dedotta nei motivi di appello, perché introduce una questione nuova non scrutinabile nel giudizio di legittimità.
  • La censura sulla dosimetria della pena non può risolversi in una mera diversa lettura del fatto o dei criteri di valutazione del giudice di merito, se la motivazione impugnata è congrua e non illogica.
  • Le attenuanti generiche presuppongono la presenza di elementi positivi valutabili in favore dell'imputato; la misura della loro concessione rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando sorretta da motivazione sufficiente.
  • La valorizzazione, ai fini del trattamento sanzionatorio, di precedenti penali e della personalità dell'imputato è legittima se ancorata a dati processualmente rilevanti e logicamente coerenti con la motivazione della pena.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale

Testo integrale

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