Sentenza n. 1953/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di esibizione di ulteriori documenti richiesti con istanza di accesso agli atti relativa al procedimento concluso con un'ordinanza sindacale di sgombero di animali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, destinataria di un'ordinanza sindacale che disponeva lo sgombero immediato degli animali detenuti nell'immobile di residenza e nelle relative pertinenze, ha presentato al Comune un'istanza di accesso agli atti del procedimento. La Polizia Municipale ha negato l'esibizione di ulteriori documenti con nota del 16 febbraio 2026. È stato proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a., notificato al Comune il 17 marzo 2026 e depositato il 13 aprile 2026. Il Collegio ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di tardività del deposito e ha dato avviso alle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a. La ricorrente ha successivamente dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse.
La decisione
Il TAR ha ritenuto assorbente e preliminare la questione di irricevibilità, rispetto alla sopravvenuta carenza di interesse, poiché il tardivo deposito ha impedito l'instaurazione di un valido rapporto processuale. In base al combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., il ricorso ex art. 116 c.p.a. deve essere depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione. Poiché il ricorso, notificato il 17 marzo 2026, è stato depositato il 13 aprile 2026, il termine è stato superato. Il ricorso è stato quindi dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., senza esame della legittimità del diniego di accesso. Le spese sono state compensate, poiché la questione di rito è stata rilevata d'ufficio e ha preceduto l'eccezione della parte resistente.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
ex art. 116, comma 1, cod. proc. amm.
Il ricorso in materia di accesso è soggetto al rito speciale previsto dalla disposizione.
art. 45, comma 1, c.p.a.
Concorre, insieme all'art. 87, comma 3, c.p.a., a determinare il termine perentorio di deposito del ricorso.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Stabilisce, secondo il Collegio, il termine perentorio di quindici giorni per il deposito del ricorso ex art. 116 c.p.a., decorrente dalla notificazione.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
È la base normativa della dichiarazione di irricevibilità del ricorso tardivamente depositato.
art. 73 c.p.a.
È stato applicato per dare alle parti avviso del rilievo d'ufficio relativo alla possibile irricevibilità per tardivo deposito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nel rito speciale previsto dall'art. 116 c.p.a., il ricorso deve essere depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.; il deposito oltre tale termine determina l'irricevibilità del ricorso.
- L'irricevibilità derivante dal tardivo deposito del ricorso ex art. 116 c.p.a. è logicamente preliminare e assorbente rispetto alla sopravvenuta carenza di interesse, poiché impedisce l'instaurazione di un valido rapporto processuale.
- La tardività del deposito del ricorso può essere rilevata d'ufficio dal giudice, previa comunicazione alle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a.
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