Ordinanza n. 2905/2026 - Napoli, Sezione 2
per la correzione della sentenza n. 5983/2025, pubblicata in data 27 agosto 2025, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 5604 del 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso contro la classificazione urbanistica del lotto nel P.U.C. comunale, riconducendolo agli aggregati edilizi periurbani
Esito
Favorevole al resistente (enti pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Dopo una precedente ordinanza che aveva corretto un effettivo errore materiale della sentenza, eliminando il riferimento all’ambito agricolo periurbano e sostituendolo con quello agli aggregati edilizi periurbani, il proprietario ha presentato una seconda istanza di correzione. Ha sostenuto che la sentenza avrebbe dovuto riconoscere al lotto una classificazione pienamente edilizia e residenziale, quale zona urbana con impianto incompiuto o zona B, in coerenza con il P.T.C. metropolitano e con la consulenza tecnica di parte. La richiesta mirava, in sostanza, a modificare il contenuto della decisione e a ottenere il riconoscimento della capacità edificatoria e della natura residenziale del cespite, deducendo un’erronea valutazione o un’omessa considerazione dei motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza e ha disposto la compensazione integrale delle spese, dichiarando nulla sulle spese. Il Collegio ha distinto la prima istanza, fondata su una reale contraddizione materiale tra motivazione e dispositivo espressivo della sentenza, dalla seconda istanza, che non mirava a correggere una mera svista letterale o di calcolo, ma a censurare la valutazione di merito compiuta nella sentenza e a sostituirla con una diversa qualificazione urbanistica del lotto. Tali doglianze, riconducibili a errore di fatto o omessa valutazione delle censure, devono essere fatte valere mediante appello al Consiglio di Stato e non attraverso il procedimento di correzione. Il TAR ha inoltre rilevato che, quando una correzione della sentenza svela errores in iudicando o in procedendo oppure incide obiettivamente sul contenuto della decisione, il termine per impugnare decorre dalla notificazione dell’ordinanza di correzione ai sensi dell’art. 288, ultimo comma, c.p.c.; tale rilievo è stato formulato con riferimento alla precedente ordinanza di correzione.
Norme richiamate
art. 288, ultimo comma, c.p.c.
il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza nei casi indicati dalla norma
La notificazione dell’ordinanza di correzione può far decorrere il termine per impugnare la sentenza quando il procedimento correttivo svela errori di giudizio o di procedimento, genera un obiettivo dubbio sul contenuto della decisione oppure incide impropriamente sulla sostanza del giudicato.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione dell’errore materiale è ammesso soltanto quando vi sia una divergenza tra il contenuto decisorio obiettivamente ricavabile dalla sentenza e la sua espressione letterale, dovuta a una mera svista o errore di calcolo, senza modificare il contenuto sostanziale della decisione.
- Non è ammissibile utilizzare l’istanza di correzione per ottenere una diversa valutazione dei motivi di ricorso, denunciare un errore di fatto o un’omessa pronuncia o considerazione delle censure, ovvero conseguire una diversa qualificazione giuridica della fattispecie: tali contestazioni devono essere proposte con l’appello.
- La correzione deve limitarsi a rendere la formulazione del provvedimento conforme al contenuto decisorio già univocamente emergente dal testo complessivo della sentenza; non può trasformarsi in una revisione del giudizio o in una surrettizia riforma della decisione.
- La notificazione dell’ordinanza di correzione può far decorrere il termine per impugnare la sentenza quando la correzione sveli errores in iudicando o in procedendo, generi un obiettivo dubbio sul contenuto effettivo della decisione o interferisca con la sostanza del giudicato.
Come è indicizzato
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