Cassazione Penale, Ordinanza n. 37310/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo dell'11 febbraio 2025. La vicenda riguarda la responsabilità per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. Nel ricorso si contestava, da un lato, la valutazione di responsabilità per tali reati; dall'altro, il trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Corte rileva che le doglianze sulla responsabilità erano già state dichiarate inammissibili in appello per genericità e che i motivi di legittimità non si confrontavano con la motivazione impugnata; quanto al trattamento sanzionatorio, le censure erano manifestamente infondate perché si limitavano a riproporre critiche già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione logica e immune da vizi.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
norma incriminatrice richiamata per delimitare i reati oggetto della contestazione; la Corte non entra nel merito della responsabilità perché il ricorso è inammissibile per aspecificità.
art. 341-bis c.p.
norma incriminatrice richiamata per i fatti contestati; la Corte non rivaluta il merito poiché le censure sono ritenute generiche e non consentite in sede di legittimità.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando i motivi sono immediatamente aspecifici, ossia non si confrontano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è consentito in cassazione riproporre censure generiche già disattese nei precedenti gradi di giudizio senza indicare specifici errori della decisione impugnata.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio, comprese quelle relative al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, devono confrontarsi con la motivazione della sentenza di merito; in difetto, sono manifestamente infondate.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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