Ordinanza n. 799/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 162/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24/01/2024, notificata il 31/01/2024 e passata in giudicato, con cui il suddetto Tribunale ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente di euro 1.402,62, maggiorata di interessi legali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza del commissario ad acta di rinuncia all'incarico conferito per l'ottemperanza di una sentenza civile
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione inadempiente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, una sentenza passata in giudicato che condannava il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento della Retribuzione Professionale Docente, oltre interessi legali. In un precedente giudizio di ottemperanza, il TAR aveva ordinato al Ministero di adempiere entro sessanta giorni e aveva nominato, per il caso di protratta inottemperanza, il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Il commissario ha chiesto di rinunciare all'incarico deducendo il trasferimento delle competenze, a seguito della riorganizzazione ministeriale, ad altra Direzione generale, nonché l'operatività di un applicativo e la competenza degli Uffici Scolastici Regionali sui capitoli di spesa e sui pagamenti. Ha sostenuto, pertanto, di non poter disporre il pagamento utilizzando capitoli riferiti a contenziosi estranei alle proprie attuali attribuzioni. Nel frattempo, la ricorrente ha comunicato l'avvenuto pagamento delle somme dovute.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di rinuncia. Ha rilevato, anzitutto, che la nomina del commissario non era ancora divenuta efficace, poiché non era scaduto il termine assegnato all'amministrazione per ottemperare, e che le somme risultavano comunque già pagate. Nel merito, ha precisato che il commissario ad acta, ai sensi dell'art. 21 c.p.a., opera quale ausiliario del giudice e non quale organo straordinario dell'amministrazione inadempiente: esercita un potere distinto e autonomo, conferito dal giudice per assicurare una tutela piena ed efficace. Di conseguenza, l'esercizio dell'incarico non è limitato dalle ordinarie attribuzioni del commissario all'interno dell'amministrazione di appartenenza; il commissario può anche delegare l'incarico a dirigenti o funzionari di altre Direzioni generali dello stesso Ministero, senza che rilevino i rapporti gerarchici o il riparto interno delle competenze. La riorganizzazione ministeriale e il trasferimento delle attribuzioni non costituiscono, quindi, un giusto motivo di rinuncia ai sensi dell'art. 20, comma 1, c.p.a. Il TAR ha inoltre chiarito che, per eseguire il pagamento, il commissario o il delegato può utilizzare i capitoli di spesa del Ministero o degli Uffici Scolastici Regionali destinati allo scopo, ogni altro capitolo disponibile individuato secondo buona amministrazione e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.
Norme richiamate
art. 20, comma 1, c.p.a.
La rinuncia del commissario ad acta all'incarico ricevuto è ammessa solo in presenza di un giusto motivo; il mutamento delle attribuzioni interne dell'amministrazione e la sopravvenuta incompetenza ordinaria del commissario non integrano tale presupposto.
art. 21 c.p.a.
Il commissario ad acta opera quale ausiliario del giudice e dispone di un potere distinto e autonomo rispetto a quello dell'amministrazione inadempiente, senza essere vincolato dalle proprie ordinarie attribuzioni amministrative.
Massime di principio
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza agisce quale ausiliario del giudice e non quale organo straordinario dell'amministrazione inadempiente; l'incarico si fonda su un potere autonomo conferito dal giudice per rendere effettiva la tutela giurisdizionale.
- L'esercizio delle funzioni commissariali non è limitato dalle ordinarie competenze istituzionali, dalla posizione gerarchica o dal riparto interno degli uffici di appartenenza del commissario; perciò il commissario può essere anche un soggetto estraneo all'amministrazione inadempiente, purché professionalmente adeguato.
- La riorganizzazione interna dell'amministrazione inadempiente e il trasferimento delle competenze tra sue articolazioni non costituiscono, di per sé, un giusto motivo per rinunciare all'incarico di commissario ad acta, soprattutto quando il provvedimento di nomina consenta la delega a dirigenti o funzionari idonei.
- Quando il provvedimento di nomina lo consente, il commissario ad acta può delegare l'esecuzione dell'incarico a un dirigente o funzionario idoneo di altra articolazione della stessa amministrazione, anche in deroga al riparto ordinario delle competenze, per evitare ritardi nell'attuazione del giudicato.
- Nell'esecuzione di un obbligo pecuniario risultante da una sentenza, il commissario ad acta può individuare, secondo criteri di buona amministrazione, i capitoli di spesa disponibili dell'amministrazione obbligata o di sue articolazioni e, ove necessario, ricorrere a fondi fuori bilancio o al pagamento in conto sospeso.
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