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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22278/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso articolava cinque motivi: 1) richiesta di declaratoria di ne bis in idem rispetto a una sanzione amministrativa irrogata dall'ANAC; 2) dedotta efficacia vincolante della delibera ANAC (che aveva qualificato la condotta come colpa grave) per escludere il dolo; 3) censura sulla mancata considerazione, da parte della Corte d'appello, degli argomenti di appello sulla insussistenza del fatto e sul carattere colposo della condotta; 4) vizi di motivazione e illogicità nella valutazione della precedente condanna (decreto penale di condanna con ammenda) come non rientrante nelle "gravi infrazioni" dichiarate; 5) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Il primo motivo (ne bis in idem) è stato dichiarato inammissibile per genericità della doglianza e mancanza di allegazioni specifiche sui presupposti della regola. Il secondo, terzo e quarto motivo sono stati rigettati: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito sulla sussistenza del fatto e sul dolo, osservando che la delibera ANAC non è vincolante per il giudice penale e che la conversione della pena detentiva in ammenda non esclude la natura penale della condanna. Il quinto motivo è stato invece accolto: la Corte ha rilevato che i giudici di merito non hanno svolto la complessiva valutazione richiesta dall'art. 131-bis e dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Tushaj) circa la tenuità del fatto; perciò la sentenza è stata annullata limitatamente alla valutazione ex art. 131-bis e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame su quel punto.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Norma delittuosa contestata (falsa dichiarazione in autocertificazione). La Corte ha confermato che l'allegata dichiarazione falsa integrava il reato e che la condanna a decreto penale, anche se convertita in ammenda, mantiene natura penale rilevante ai fini della dichiarazione autocertificativa.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha richiamato la necessità di una valutazione complessa e congiunta di condotta, danno/pericolo e colpevolezza (secondo Sez. U., Tushaj) e ha annullato la sentenza di merito per mancata ponderazione di tutte le circostanze rilevanti.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (parametri utilizzati anche per valutare l'esiguità del fatto ai fini dell'art. 131-bis). La Corte ha richiamato l'obbligo di considerare modalità della condotta, entità del danno e grado di colpevolezza.

  • art. 43 cod. pen.

    Riferimento alla natura dolosa o colposa della condotta. I giudici di merito hanno ritenuto che gli elementi obiettivi giustificano l'imputazione dolosa, decisione confermata dalla Cassazione.

  • artt. 80 e 213 d.lgs. 50/2016

    Norme relative ai requisiti per la partecipazione alle gare pubbliche e ai 'requisiti di ordine generale'. La falsità dell'autodichiarazione circa l'assenza di gravi infrazioni è stata ritenuta rilevante rispetto alla partecipazione alla gara di appalto.

  • art. 11 legge 689/1981

    Richiamata in rapporto al rapporto tra sanzione amministrativa e procedimento penale (ne bis in idem). La Corte ha ritenuto generica la doglianza fondata su tale norma, richiedendo allegazioni specifiche sui presupposti del divieto di duplicazione.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio abbreviato e motivazione della sentenza. Utilizzata nel ricorso per contestare valutazioni di merito; la Cassazione ha ritenuto infondate le censure relative all'omessa comparazione con la delibera amministrativa.

  • Sez. U., sentenza n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    Giurisprudenza di riferimento per l'esegesi dell'art. 131-bis: stabilisce che il giudizio di particolare tenuità richiede una valutazione complessa e bilanciata di condotta, danno/pericolo e colpevolezza; la mancata applicazione di tale metodo giustifica l'annullamento per rinvio.

Massime di principio

  • La mera esistenza di una delibera amministrativa favorevole all'interessato (es. ANAC) non vincola il giudice penale: il giudice può non riconoscere effetti vincolanti all'accertamento amministrativo se ritiene diversamente sulla base degli elementi probatori penali.
  • Per far valere un'eccezione di ne bis in idem tra procedimento amministrativo e penale è necessario fornire allegazioni puntuali e specifiche sui presupposti di raccordo materiale e temporale e sulla natura sostanzialmente penale della sanzione amministrativa (criteri Engel e giurisprudenza CEDU), non bastano riferimenti generici.
  • Quando la condanna penale è stata emessa con decreto penale e la pena detentiva è stata convertita in ammenda, detta condanna conserva rilevanza penale ai fini di autocertificazioni e può incidere sulla valutazione della consapevolezza dell'imputato circa la rilevanza del provvedimento.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione globale e motivata delle caratteristiche della condotta, del danno o pericolo e del grado di colpevolezza: se il giudice di merito si limita a considerazioni parziali (per esempio solo il valore economico dell'appalto) il suo giudizio può essere annullato e rinviato.
  • Per difendersi efficacemente in caso di accusa di falso in autocertificazione in gare pubbliche, è opportuno documentare puntualmente la natura e gli effetti delle sanzioni pregresse, dimostrare l'assenza di consapevolezza ovvero l'esiguità del disvalore e fornire elementi obiettivi che consentano al giudice di merito una ponderata comparazione ai sensi dell'art. 131-bis.

Testo integrale

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