Cassazione Penale, Sentenza n. 22278/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso articolava cinque motivi: 1) richiesta di declaratoria di ne bis in idem rispetto a una sanzione amministrativa irrogata dall'ANAC; 2) dedotta efficacia vincolante della delibera ANAC (che aveva qualificato la condotta come colpa grave) per escludere il dolo; 3) censura sulla mancata considerazione, da parte della Corte d'appello, degli argomenti di appello sulla insussistenza del fatto e sul carattere colposo della condotta; 4) vizi di motivazione e illogicità nella valutazione della precedente condanna (decreto penale di condanna con ammenda) come non rientrante nelle "gravi infrazioni" dichiarate; 5) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Il primo motivo (ne bis in idem) è stato dichiarato inammissibile per genericità della doglianza e mancanza di allegazioni specifiche sui presupposti della regola. Il secondo, terzo e quarto motivo sono stati rigettati: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito sulla sussistenza del fatto e sul dolo, osservando che la delibera ANAC non è vincolante per il giudice penale e che la conversione della pena detentiva in ammenda non esclude la natura penale della condanna. Il quinto motivo è stato invece accolto: la Corte ha rilevato che i giudici di merito non hanno svolto la complessiva valutazione richiesta dall'art. 131-bis e dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Tushaj) circa la tenuità del fatto; perciò la sentenza è stata annullata limitatamente alla valutazione ex art. 131-bis e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame su quel punto.
Norme richiamate
art. 483 cod. pen.
Norma delittuosa contestata (falsa dichiarazione in autocertificazione). La Corte ha confermato che l'allegata dichiarazione falsa integrava il reato e che la condanna a decreto penale, anche se convertita in ammenda, mantiene natura penale rilevante ai fini della dichiarazione autocertificativa.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha richiamato la necessità di una valutazione complessa e congiunta di condotta, danno/pericolo e colpevolezza (secondo Sez. U., Tushaj) e ha annullato la sentenza di merito per mancata ponderazione di tutte le circostanze rilevanti.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena (parametri utilizzati anche per valutare l'esiguità del fatto ai fini dell'art. 131-bis). La Corte ha richiamato l'obbligo di considerare modalità della condotta, entità del danno e grado di colpevolezza.
art. 43 cod. pen.
Riferimento alla natura dolosa o colposa della condotta. I giudici di merito hanno ritenuto che gli elementi obiettivi giustificano l'imputazione dolosa, decisione confermata dalla Cassazione.
artt. 80 e 213 d.lgs. 50/2016
Norme relative ai requisiti per la partecipazione alle gare pubbliche e ai 'requisiti di ordine generale'. La falsità dell'autodichiarazione circa l'assenza di gravi infrazioni è stata ritenuta rilevante rispetto alla partecipazione alla gara di appalto.
art. 11 legge 689/1981
Richiamata in rapporto al rapporto tra sanzione amministrativa e procedimento penale (ne bis in idem). La Corte ha ritenuto generica la doglianza fondata su tale norma, richiedendo allegazioni specifiche sui presupposti del divieto di duplicazione.
art. 546 cod. proc. pen.
Norma sul giudizio abbreviato e motivazione della sentenza. Utilizzata nel ricorso per contestare valutazioni di merito; la Cassazione ha ritenuto infondate le censure relative all'omessa comparazione con la delibera amministrativa.
Sez. U., sentenza n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Giurisprudenza di riferimento per l'esegesi dell'art. 131-bis: stabilisce che il giudizio di particolare tenuità richiede una valutazione complessa e bilanciata di condotta, danno/pericolo e colpevolezza; la mancata applicazione di tale metodo giustifica l'annullamento per rinvio.
Massime di principio
- La mera esistenza di una delibera amministrativa favorevole all'interessato (es. ANAC) non vincola il giudice penale: il giudice può non riconoscere effetti vincolanti all'accertamento amministrativo se ritiene diversamente sulla base degli elementi probatori penali.
- Per far valere un'eccezione di ne bis in idem tra procedimento amministrativo e penale è necessario fornire allegazioni puntuali e specifiche sui presupposti di raccordo materiale e temporale e sulla natura sostanzialmente penale della sanzione amministrativa (criteri Engel e giurisprudenza CEDU), non bastano riferimenti generici.
- Quando la condanna penale è stata emessa con decreto penale e la pena detentiva è stata convertita in ammenda, detta condanna conserva rilevanza penale ai fini di autocertificazioni e può incidere sulla valutazione della consapevolezza dell'imputato circa la rilevanza del provvedimento.
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione globale e motivata delle caratteristiche della condotta, del danno o pericolo e del grado di colpevolezza: se il giudice di merito si limita a considerazioni parziali (per esempio solo il valore economico dell'appalto) il suo giudizio può essere annullato e rinviato.
- Per difendersi efficacemente in caso di accusa di falso in autocertificazione in gare pubbliche, è opportuno documentare puntualmente la natura e gli effetti delle sanzioni pregresse, dimostrare l'assenza di consapevolezza ovvero l'esiguità del disvalore e fornire elementi obiettivi che consentano al giudice di merito una ponderata comparazione ai sensi dell'art. 131-bis.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22155/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22156/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22159/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22160/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22162/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22166/2022 del 08/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →