Sentenza n. 9163/2026 - Roma, Sezione 3B
Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 11078/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 25082/2024, pubblicata in data 05/11/2024 e notificata il 15/07/2025, passata in giudicato. Nonchè con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 6.182,48, oltre differenze sui ratei di tredicesima, interessi legali o rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 11078/2024, passata in giudicato, con cui il Ministero era stato condannato al pagamento di una somma di denaro, oltre differenze sui ratei di tredicesima e accessori. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che l'Amministrazione non aveva dimostrato né chiarito di avere dato esecuzione al giudicato. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale ordinario entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di inutile decorso del termine, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli 60 giorni per provvedere, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato al Ministero e previa richiesta del ricorrente. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. La richiesta di astreinte è stata respinta, poiché il ritardo maturato dal Ministero non è stato ritenuto sufficientemente grave da giustificare la condanna ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 950, oltre accessori di legge se dovuti, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nonché di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la relativa richiesta è stata respinta perché il ritardo non è stato ritenuto tale da giustificare l'astreinte.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore allega il mancato adempimento di un obbligo pecuniario stabilito da un giudicato e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, il giudice può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine assegnato.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato, dovendo l'Amministrazione limitarsi a dare esecuzione al contenuto della decisione.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice, può essere nominato un commissario ad acta, anche individuato nel dirigente dell'Amministrazione competente, con un ulteriore termine per l'esecuzione e previa richiesta dell'interessato.
- La fissazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: richiede che il ritardo o l'inosservanza del giudicato presentino caratteristiche tali da giustificare la misura coercitiva.
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