Sentenza n. 2304/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda -OMISSIS- presentata in data 18 aprile 2025) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna, presentata il 18 aprile 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha proposto azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile. Il termine massimo per provvedere, individuato dal Collegio in 120 giorni ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 206/2007, era scaduto il 16 agosto 2025 senza che fosse adottata una decisione. Il Collegio ha dato atto delle ragioni organizzative e sostanziali rappresentate dall'Amministrazione, consistenti nell'elevatissimo numero di domande analoghe, superiore a 26.500, nella complessità delle questioni giuridiche e nella necessità di evitare errori incidenti su diritti costituzionalmente rilevanti; tali circostanze, tuttavia, non sono state ritenute idonee a giustificare il superamento del termine legale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato l'illegittimità dell'inerzia ministeriale, rilevando che l'Amministrazione non si era pronunciata entro il termine massimo previsto per la definizione della domanda. Il Collegio ha richiamato il proprio orientamento consolidato in controversie analoghe e ha ritenuto insufficienti, pur riconoscendole, le giustificazioni relative alla mole delle pratiche, alla complessità delle questioni e alla rilevanza degli interessi coinvolti. Il Ministero è stato ordinato di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale persistente inerzia, il dirigente responsabile del Dipartimento competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per spese di lite.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di agire contro il silenzio dell'Amministrazione e di ottenere l'ordine di provvedere entro un termine assegnato dal giudice, con possibile nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 16 d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni; Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
La disposizione individua il termine massimo per la definizione del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali; il suo decorso senza provvedimento rende illegittima l'inerzia dell'Amministrazione.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, conv. in l. 29 luglio 2024, n. 106
È richiamato quale intervento legislativo collegato alla gestione delle numerose domande di riconoscimento dei titoli di sostegno.
decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
È richiamato quale atto di attuazione dell'intervento legislativo in materia di riconoscimento dei titoli di sostegno.
Massime di principio
- Il superamento del termine legale per la conclusione del procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale rende illegittimo il silenzio dell'Amministrazione e legittima l'azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- L'elevato numero di istanze da esaminare, la complessità delle questioni giuridiche e la necessità di ponderare attentamente interessi di rilievo costituzionale non consentono, di per sé, all'Amministrazione di derogare al termine legale per provvedere.
- Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può ordinare all'Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine specifico, determinato anche tenendo conto della complessità e della serialità del contenzioso.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza che accerta l'illegittimità del silenzio, per assicurare l'adozione del provvedimento espresso in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine giudiziale.
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