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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38144/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, qualificandolo come proponibile 'senza formalità' ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di applicazione della pena è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p. in relazione a un tentativo di furto in abitazione. Con il ricorso ha dedotto, in modo generico, l'assenza di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ha contestato anche la determinazione della pena, senza però allegare l'illegalità della sanzione. La Corte ha rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che le doglianze proposte non rientravano in tali limiti.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per chiedere il proscioglimento, ma la censura è ritenuta non deducibile nei limiti del ricorso avverso il patteggiamento

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità

  • art. 56 c.p.

    norma incriminatrice del tentativo, richiamata nella contestazione di reato

  • art. 624-bis c.p.

    norma incriminatrice del furto in abitazione, richiamata nella contestazione di reato

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
  • La deduzione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è autonomamente spendibile nel ricorso contro il patteggiamento se non si traduce in uno dei motivi consentiti dalla norma speciale.
  • Anche le censure sulla determinazione della pena sono inammissibili se non viene allegata l'illegalità della sanzione o della misura di sicurezza.
  • Quando il ricorso è inammissibile per violazione dei limiti oggettivi del sindacato di legittimità, la Corte può dichiararlo senza formalità e condannare il ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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