Cassazione Penale, Ordinanza n. 38144/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, qualificandolo come proponibile 'senza formalità' ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di applicazione della pena è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p. in relazione a un tentativo di furto in abitazione. Con il ricorso ha dedotto, in modo generico, l'assenza di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ha contestato anche la determinazione della pena, senza però allegare l'illegalità della sanzione. La Corte ha rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che le doglianze proposte non rientravano in tali limiti.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza
art. 129 c.p.p.
richiamato dal ricorrente per chiedere il proscioglimento, ma la censura è ritenuta non deducibile nei limiti del ricorso avverso il patteggiamento
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità
art. 56 c.p.
norma incriminatrice del tentativo, richiamata nella contestazione di reato
art. 624-bis c.p.
norma incriminatrice del furto in abitazione, richiamata nella contestazione di reato
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- La deduzione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è autonomamente spendibile nel ricorso contro il patteggiamento se non si traduce in uno dei motivi consentiti dalla norma speciale.
- Anche le censure sulla determinazione della pena sono inammissibili se non viene allegata l'illegalità della sanzione o della misura di sicurezza.
- Quando il ricorso è inammissibile per violazione dei limiti oggettivi del sindacato di legittimità, la Corte può dichiararlo senza formalità e condannare il ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37987/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38008/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38009/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38010/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38011/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38012/2025 del 24/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →