Cassazione Penale, Sentenza n. 34289/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano solo la parte dell'ordinanza che ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, denunciando: 1) carenza di motivazione in ordine all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione (art. 606 cod. proc. pen., lett. E)); 2) errata applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., poiché il Tribunale del riesame avrebbe valutato il pericolo soltanto sulla base delle modalità delle condotte (senza una valutazione personalizzata della personalità degli indagati) e avrebbe omesso circostanze rilevanti (il fatto che i fatti risalgono al 2021/2022, il sequestro dei conti, che il cassetto fiscale non era operativo), che secondo la difesa escluderebbero un pericolo attuale e concreto di reiterazione.
La decisione
I ricorsi sono dichiarati inammissibili: per Antonio Siano perché ha rinunciato al ricorso; per Ermanno Siano perché i motivi proposti sono non consentiti o manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto congrua, seppur sintetica, la motivazione del Tribunale del riesame secondo cui le modalità complessive e coordinate delle condotte (meccanismo per ottenere crediti d'imposta fittizi e loro immediata monetizzazione tramite riciclaggio/autoriciclaggio) denotano una spiccata capacità criminale e un rischio concreto e attuale di reiterazione, anche se i fatti risalgono nel tempo. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Per Ermanno Siano si dispone la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n.137/20
Predisposizione del contraddittorio scritto per il trattamento del ricorso; mera indicazione procedurale che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. B), C), E)
Limiti e motivi ammessi per il ricorso per cassazione: i ricorrenti lamentano violazione di legge e carenza di motivazione ai sensi di questo articolo; la Corte rileva aspecificità e manifesta infondatezza dei motivi
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Permette di valutare il pericolo di reiterazione anche sulla base delle modalità delle condotte; la Corte conferma che l'attualità e la concretezza del pericolo possono essere desunte da modalità operative particolarmente indicate, anche se le condotte sono risalenti nel tempo, specie quando dimostrano spiccate capacità criminali
art. 276, comma 1 - 1 ter cod. proc. pen.
Norma richiamata nel capo istruttorio relativo all'aggravamento della misura cautelare (provvedimento del G.I.P. di successivo aggravamento per Ermanno Siano)
art. 616 cod. proc. pen.
La rinuncia all'impugnazione in Cassazione comporta la declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda agli adempimenti previsti qualora la decisione non comporti la remissione in libertà
Massime di principio
- La valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di reiterazione ex art. 274 c.p.p., può fondarsi anche sulle modalità e sulla sistematicità delle condotte criminose: comportamenti complessi e coordinati indicano una capacità criminale che giustifica il timore di reiterazione, anche se gli eventi sono temporalmente distanti.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito; la mera reiterazione di censure già svolte senza considerare le motivazioni del riesame comporta aspecificità e può portare all'inammissibilità o al rigetto per manifesta infondatezza.
- La rinuncia al ricorso produce effetti di inammissibilità e comporta condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.).
- La mancata valutazione di elementi favorevoli alla difesa (es. sequestro conti, impossibilità di operare strumenti fiscali) non è determinante se il giudice ritiene, con motivazione adeguata, che le modalità operative e l'entità delle somme indichino un rischio concreto di reiterazione.
- La motivazione del giudice può essere sintetica ma deve essere logicamente congrua; una valutazione integrata del G.I.P. e del Tribunale del riesame può essere richiamata e considerata dalla Corte di legittimità.
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