Sentenza n. 3002/2026 - Milano, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formato sulla sentenza n. 109/2025 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 30.01.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Monza che riconosceva il diritto alla Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (personale scolastico)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza n. 109/2025 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto a ciascuno il diritto all'erogazione di 500 euro annui tramite Carta del docente per specifici anni scolastici e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute. Nel corso del giudizio, il Ministero si è costituito. Prima della camera di consiglio, i ricorrenti hanno dichiarato che l'amministrazione, sebbene tardivamente, aveva accreditato le somme dovute, chiedendo tuttavia la condanna del Ministero alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la pretesa azionata in ottemperanza era stata integralmente soddisfatta mediante l'accredito delle somme spettanti a titolo di Carta del docente. Il Collegio ha comunque posto le spese del giudizio a carico del Ministero, rilevando che l'ottemperanza era intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 800 euro, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del diritto all'erogazione della Carta del docente, riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della disciplina delle spese del giudizio amministrativo.
art. 39 c.p.a.
Richiamato per il rinvio alle norme del codice di procedura civile applicabili al processo amministrativo.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'adempimento tardivo dell'amministrazione, intervenuto solo dopo l'introduzione del giudizio di ottemperanza, giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese processuali anche se la pretesa sostanziale è stata integralmente soddisfatta.
- La distrazione delle spese può essere disposta in favore dei difensori che abbiano dichiarato di essere antistatari, secondo l'art. 93 c.p.c., richiamato dagli artt. 26 e 39 c.p.a.
Come è indicizzato
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