Cassazione Civile, Ordinanza n. 09952/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro la cartella. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di merito e posto le spese di legittimità a carico della parte soccombente nel giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento notificata nel 2007 per imposte di successione, ipotecaria, catastale e INVIM straordinaria, emessa a valle di un avviso di liquidazione notificato nel 2002 e di un precedente giudizio tributario definito con sentenza passata in giudicato nel 2001, relativo all’impugnazione di un originario avviso di accertamento di maggior valore di immobili caduti in successione. La CTR aveva ritenuto decaduta l’Amministrazione dal potere di iscrivere a ruolo e riscuotere le somme, applicando il termine decadenziale dell’art. 17 del d.P.R. 602/1973 e valorizzando il fatto che il ruolo era stato reso esecutivo nel 2007, oltre il termine che avrebbe dovuto decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza. L’Agenzia ha ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 23 d.lgs. 46/1999, dell’art. 17 d.P.R. 602/1973, dell’art. 41 d.lgs. 346/1990 e degli artt. 2946 e 2953 c.c., sostenendo che i termini decadenziali per l’iscrizione a ruolo previsti per gli atti amministrativi definitivi non si applicano quando la pretesa fiscale sia fondata su un giudicato, restando in tal caso operante solo la prescrizione ordinaria.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
Richiamato dalla ricorrente come disposizione rilevante per la disciplina della riscossione a mezzo ruolo; la Corte ne valorizza il rapporto con l’art. 17 d.P.R. 602/1973 per affermare che i termini decadenziali riguardano gli atti amministrativi definitivi e non la riscossione fondata su giudicato.
art. 17 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La Corte afferma che il termine decadenziale per l’iscrizione a ruolo si applica quando la pretesa deriva da dichiarazioni o accertamenti divenuti definitivi per mancata impugnazione o acquiescenza, ma non quando la pretesa è fondata su una sentenza passata in giudicato.
art. 41 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
È citato tra le norme denunciate dalla ricorrente; nel testo non vi è una specifica interpretazione autonoma, essendo la decisione centrata sul diverso regime decadenziale/prescrizionale della riscossione post-giudicato.
art. 2946 c.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’applicazione della prescrizione ordinaria; la Corte recepisce l’impostazione secondo cui, in presenza di giudicato, il titolo della riscossione non è più l’atto originario ma la sentenza, con conseguente operatività del termine prescrizionale generale.
art. 2953 c.c.
Richiamato dalla ricorrente; il testo della decisione collega il passaggio in giudicato alla trasformazione del titolo della pretesa, con conseguente esclusione della decadenza e applicazione del regime della prescrizione.
art. 384 c.p.c.
La Corte lo utilizza per decidere la causa nel merito senza rinvio, rilevando l’assenza di ulteriori accertamenti in fatto.
Massime di principio
- I termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo previsti dalla disciplina della riscossione coattiva si riferiscono alla messa in esecuzione di atti amministrativi divenuti definitivi per mancata impugnazione o acquiescenza, non alla riscossione fondata su un giudicato.
- Quando la pretesa tributaria è stata già accertata con sentenza passata in giudicato, il titolo della riscossione non è più l’atto impositivo originario ma la sentenza stessa; in tal caso non opera il termine decadenziale speciale, ma il solo termine di prescrizione applicabile al diritto di credito.
- Il giudicato non è assimilabile all’acquiescenza al fine di estendere alla riscossione post-giudicato i termini decadenziali previsti per gli atti amministrativi definitivi.
- Se la questione è definita in diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. anziché rinviare al giudice di merito.
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