Cassazione Penale, Sentenza n. 45430/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata dichiarata colpevole del reato di cui all'art. 392 c.p. per avere, secondo il Tribunale, rimosso arbitrariamente un tratto di condotta idrica di oltre 60 metri al fine di far valere una pretesa esclusività di proprietà su un segmento di viottolo. Il giudizio di responsabilità si fondava principalmente sulle dichiarazioni dei proprietari di due fondi in comunione, i quali riferirono che la ricorrente e il marito li avevano minacciati telefonicamente di manomettere le tubature e che la mattina successiva la tubazione confinante risultava dissotterrata e asportata. La imputata contestò di non essere l'autrice materiale della rimozione e sostenne l'insufficienza probatoria, deducendo violazione di legge nel giudizio di responsabilità penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha qualificato la prova adottata dal Tribunale come meramente indiziaria (movente e contegno intimidatorio) e insufficiente a sostenere una condanna oltre ogni ragionevole dubbio, soprattutto in assenza di prova della materialità dell'azione e della possibilità che la sola imputata avesse realizzato la rimozione del tratto di condotta. La Corte ha richiamato i principi sulla differenza tra prova e indizio e sui requisiti degli indizi (devono essere molteplici, gravi, precisi e concordanti) e ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 392 cod. pen.
Reato contestato: l'imputazione è stata valorizzata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o analoga fattispecie prevista dall'art. 392 c.p.; la Corte non modifica la qualificazione ma rileva che per la condanna occorre prova idonea oltre ogni ragionevole dubbio della materialità e della responsabilità dell'imputato.
Massime giurisprudenziali richiamate (Sez. 5, n. 16397 del 21/02/2014, P.G. in proc. Maggi e altri, Rv. 259551)
Sez. 5, n. 16397 del 21/02/2014, P.G. in proc. Maggi e altri, Rv. 259551
Richiamato il principio secondo cui testimonianze e conversazioni intercettate possono costituire prova piena o mero indizio a seconda del loro contenuto concreto; la loro efficacia probatoria dipende dalla capacità di collegare direttamente il fatto storico all'imputato.
Massime giurisprudenziali richiamate (Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020, Bekaj, Rv. 279408)
Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020, Bekaj, Rv. 279408
Richiamato il principio generale sulla natura probabilistica del ragionamento indiziario e sulla necessità di adeguare la valutazione della prova alla natura del fatto da accertare; gli indizi devono essere valutati in modo che risultino idonei a escludere altri scenari plausibili.
Massime di principio
- Una condanna penale non può fondarsi esclusivamente sul movente o su comportamenti intimidatori: tali elementi, da soli, sono indizi e vanno sostenuti da ulteriori elementi concreti che colleghino materialmente l'imputato all'azione delittuosa.
- La testimonianza può costituire prova piena solo se il suo contenuto è diretto, specifico e riconducibile senza soluzione di continuità al fatto storico; altrimenti resta mero indizio e richiede corredo probatorio.
- Gli indizi, per essere decisivi, devono essere molteplici, gravi, precisi e concordanti; se mancano tali requisiti la pronuncia deve essere assolutoria o la sentenza annullata per insufficienza di prove.
- Quando il fatto accertato è materiale e immediatamente percepibile (es. rimozione fisica di una condotta), la prova della materialità e dell'autore materiale richiede elementi diretti (riscontri, tracce, testimoni oculari, elementi tecnici) o un quadro indiziario molto solido che escluda ragionevolmente altre ipotesi.
- In presenza di azioni che possono essere realizzate da più soggetti o che richiedono modalità operative non riconducibili agevolmente a una sola persona, il giudice deve valutare la capacità materiale dell'imputato di porre in essere la condotta e fornire adeguata prova di ciò prima di pronunciarsi per la condanna.
- Se la motivazione del giudice di merito non esplicita come gli elementi acquisiti escludano scenari alternativi, la Cassazione può disporre annullamento con rinvio per nuovo giudizio, richiedendo l'applicazione dei criteri sopra indicati.
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